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Assicurazioni, il risarcimento del danno dovuto a fermo tecnico

Per la liquidazione del danno dovuto ai tempi di riparazione del veicolo non basta provare la semplice indisponibilità a seguito del sinistro stradale ma si devono dimostrare le spese sostenute per il mezzo sostitutivo.
A cura di Valeria Aiello
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In seguito a un incidente può capitare che il proprio veicolo rimanga fermo per diversi giorni per le dovute riparazioni. Parliamo del cosiddetto “fermo tecnico” patito dal proprietario di un veicolo perché impossibilitato a utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione. L’entità del danno subito dipenderà dai tempi riparazione in officina del mezzo che, durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa per il proprietario che continua a sostenere gli oneri per bollo e assicurazione, oltre alle spese di riparazione e il costo per il noleggio di un veicolo sostitutivo.

Risarcimento del fermo tecnico, si devono dimostrare le spese

Fino a qualche anno fa i giudici riconoscevano la liquidazione del danno da fermo tecnico “anche in assenza di prova specifica”, ovvero solo in base al fatto che la riparazione comportasse una perdita per il proprietario. L’orientamento è sensibilmente cambiato dal 2015, in seguito a una sentenza della Cassazione (III sez. Civ sent. n. 20620 del 14 ottobre 2015) per cui il danno da fermo tecnico può essere risarcito soltanto al “cospetto di esplicita prova”.

“L'indisponibilità d'un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato – precisa la Cassazione – La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo”.

Affinché il danno da fermo tecnico sia risarcibile dovrà essere fornita prova specifica della perdita economica subita. Attenzione quindi a conservare tutte le ricevute e fatture delle spese sostenute (noleggio dell’auto, ticket dei mezzi pubblici) relative ai giorni di riparazione del veicolo perché dovranno essere prodotte per dimostrare l’effettiva entità del danno subito dal mancato utilizzo del mezzo.

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