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Cosa succede se non paghi il bollo auto?

Chi non paga la tassa automobilistica rischia di subire il fermo amministrativo del veicolo, il pignoramento oppure, per debiti superiori ai tre anni, la radiazione dell’auto dal Pra.
A cura di Valeria Aiello
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Bollo Auto

Il bollo auto, nonostante sia conosciuto anche come tassa di circolazione, è un tributo sulla proprietà del veicolo: pertanto, il proprietario è tenuto al pagamento anche se non utilizza il mezzo. Può essere pagato senza maggiorazioni entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Ad esempio, se la scadenza è marzo 2017, il bollo dovrà essere pagato entro il 30 aprile 2017. Ma cosa succede se si decide di non pagare? E se invece ci si dimentica e si paga in ritardo? Nel caso, ad esempio, di mancato pagamento per tre anni di fila, ora si rischia anche la radiazione del veicolo dal Pra. A seguire una breve guida per comprendere i rischi che derivano nel caso non cui il pagamento non venga effettuato.

Cosa succede se pago il bollo auto in ritardo

Se si è dimenticato di pagare il bollo auto, si può sempre farlo in un momento successivo, ma il ritardo nel pagamento dell tassa automobilistica comporta sanzioni fiscali variabili a seconda della scadenza dello stessa. Se il pagamento avviene entro un anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, si applica il ravvedimento operoso e sanzioni ridotte, altrimenti le ammende arrivano al 30%. Nello specifico:
– se si paga entro 14 giorni dalla scadenza: la sanzione è pari allo 0,1% dell'importo della tassa automobilistica per ogni giorno di ritardo;
– se si paga dal 15° al 30° giorno: la sanzione è pari all'1,5% dell'importo della tassa;
– se si paga dal 31° al 90° giorno: la sanzione è pari all'1,67% dell'importo della tassa;
– se si paga dal 91° giorno a 1 anno: la sanzione è pari al 30% dell'importo della tassa;
– se si paga dopo 1 anno: la sanzione è pari al 30% dell'importo della tassa.

Cosa succede se non pago il bollo auto

Se il pagamento non avviene nei termini sopraindicati, l’ente titolare del credito, ovvero la Regione (in base alla residenza del proprietario del veicolo) invia un avviso di pagamento con accertamento dell’imposta evasa entro massimo tre anni (che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. Scaduto tale termine, il bollo auto cade in prescrizione e dal contribuente non potrà più essere più preteso nulla).

Dopo l'avviso della Regione

Se non si procede al pagamento neanche dopo l’avviso di pagamento notificato dalla Regione, la somma evasa viene iscritta a ruolo e comunicata all’Agente incaricato della riscossione (Equitalia o dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) che notificherà tramite raccomandata a/r una cartella di pagamento. Se tale cartella non arriva nei termini di prescrizione già citati, il contribuente è libero da ogni pretesa tributaria.

Dopo la cartella esattoriale

Se non si procede al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente incaricato della riscossione può agire secondo i poteri attribuitigli dalla legge.

– Fermo amministrativo del veicolo, detto anche blocco auto o ganasce fiscali, per il mezzo cui è riferita la violazione tributaria è la conseguenza più frequente del mancato pagamento della cartella esattoriale. Prima del fermo è necessario un preavviso di 30 giorni, durante i quali il contribuente può dimostrare all’Agente di riscossione la “strumentalità” del veicolo all’attività imprenditoriale o professionale. In tal senso, il contribuente dovrà presentare un’istanza di annullamento corredata dalle prove documentali (copia della fattura d’acquisto del veicolo, libro contabile, registro dei beni ammortizzabili, etc) che attestino l’utilizzo strumentale del mezzo. Inviato il preavviso, l’Agente può disporre il fermo senza ulteriori comunicazioni. Solo in caso di debiti superiori ai 2mila euro, l’Agente è tenuto a inviare per posta ordinaria due solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno sei mesi dal primo). Durante il fermo non si può circolare, altrimenti si commette reato.

– Pignoramento: altra conseguenza del mancato pagamento della cartella esattoriale è il pignoramento del conto corrente, della pensione o dello stipendio. Non è possibile la misura del pignoramento della casa o altri beni immobili, dal momento che scatta solo nel caso di debiti superiori ai 120mila euro, così come l’ipoteca, per la quale il debito deve essere superiore a 20mila euro. In caso di pignoramento del conto corrente, se sul conto si riceve lo stipendio (accrediti da lavoro dipendente), l’Agente di riscossione potrà pignorare solo le somme che eccedono la misura di tre volte l’assegno sociale, ovvero da 1.345,56 euro in su. Per tutti gli altri stipendi successivamente versati, il pignoramento può riguardare massimo un quinto dello stipendio stesso. Quanto al pignoramento della pensione, invece, l’Agente di riscossione potrà procedere al pignoramento di un quinto, fatto salvo il minimo vitale (attualmente 672,78 euro) che non può essere pignorato. Infine, per quanto riguarda il pignoramento dello stipendio è possibile il pignoramento di un decimo per gli stipendi fino a 2.500 euro e di un settimo per stipendi fino a 5.000 euro. In caso di stipendi superiori a 5.000 euro, l’Agente di riscossione può predisporre il pignoramento di un quinti dello stipendio. Raramente utilizzato, invece, il pignoramento dei beni mobili.

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