Guida in stato di ebbrezza, alcotest valido anche con “volume insufficiente”
La rilevazione del tasso alcolemico con alcoltest è valida anche se l’apparecchio restituisce la dicitura “volume insufficiente”, ovvero quando il conducente non ha soffiato una quantità d’aria tale a far scattare il rilevatore del dispositivo. Questo l’orientamento contenuto nella sentenza n. 6636/2017 della IV Sez. penale della Cassazione depositata lo scorso 13 febbraio che aggiunge un ulteriore tassello a questo particolare tema.
In assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test – che non sono state in alcun modo provate – è evidente che ci troviamo di fronte ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo, conseguendone che, nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’art. 186, comma 7, CDS. in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento – si legge nella sentenza depositata.
La Cassazione conferma la linea dura per chi guida sotto l’effetto di alcol e se sottoposto all’alcoltest soffia un “volume insufficiente” riprendendo una delle più recenti pronunce (Cass. pen., Sez. IV n. 40709 del 15/7/2016) sul senso da attribuire alla dicitura “volume insufficiente” che si rifà alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” in vigore dal 8/8/1990. “L’allegato di tale DM – precisa la sentenza – disciplina analiticamente il funzionamento e le procedure relative all’impiego degli strumenti di misura della concentrazione di alcol nel sangue (i cosiddetti etilometri)”.
Laddove l’apparecchio indica il risultato della misurazione – e non dà un inequivocabile messaggio di errore – la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, ancorché, come pure prevede esplicitamente la norma, compaia anche un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume d’aria.
In assenza di particolari patologie, la dicitura “volume insufficiente” prova solo che la quantità di aria introdotta nell’etilometro non è stata sufficiente a una rilevazione ottimale ma sufficiente a fornire un dato attendibile. Di conseguenza, si tratta di un comportamento volontario e teso a inficiare l’alcoltest e può configurare il reato di rifiuto di sottoportisi all’accertamento (Art. 186 comma 7 del Codice della Strada) oppure quello di guida in stato di ebbrezza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 186 del Cds, che chi guida in stato di ebbrezza è punito (dove il fatto non costituisca più grave reato):
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 (3) a euro 2.125 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di recidiva nel biennio la patente di guida è sempre revocata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo non appartenza a persona estranea al fatto. In caso il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l la patente di guida verrà revocata. A ciò si aggiunge quanto previsto dalla legge sull’omicio e le lesioni stradali.