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Guida in stato di ebbrezza, alcotest valido anche con “volume insufficiente”

La Cassazione conferma la linea dura contro chi si mette alla guida sotto influenza dell’alcool. Se il conducente soffia un volume di aria insufficiente alla rilevazione può essere condannato per rifiuto dell’alcoltest.
A cura di Valeria Aiello
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Guida in stato di ebbrezza, alcotest valido anche con scontrino “volume insufficiente”
Guida in stato di ebbrezza, alcotest valido anche con scontrino “volume insufficiente”

La rilevazione del tasso alcolemico con alcoltest è valida anche se l’apparecchio restituisce la dicitura “volume insufficiente”, ovvero quando il conducente non ha soffiato una quantità d’aria tale a far scattare il rilevatore del dispositivo. Questo l’orientamento contenuto nella sentenza n. 6636/2017 della IV Sez. penale della Cassazione depositata lo scorso 13 febbraio che aggiunge un ulteriore tassello a questo particolare tema.

In assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test – che non sono state in alcun modo provate – è evidente che ci troviamo di fronte ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo, conseguendone che, nella descritta situazione, alternativamente, o gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, o conducono a ritenere configurabile il reato di cui all’art. 186, comma 7, CDS. in ragione della dimostrata indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento – si legge nella sentenza depositata.

La Cassazione conferma la linea dura per chi guida sotto l’effetto di alcol e se sottoposto all’alcoltest soffia un “volume insufficiente” riprendendo una delle più recenti pronunce (Cass. pen., Sez. IV n. 40709 del 15/7/2016) sul senso da attribuire alla dicitura “volume insufficiente” che si rifà alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza” in vigore dal 8/8/1990. “L’allegato di tale DM – precisa la sentenza – disciplina analiticamente il funzionamento e le procedure relative all’impiego degli strumenti di misura della concentrazione di alcol nel sangue (i cosiddetti etilometri)”.

Laddove l’apparecchio indica il risultato della misurazione – e non dà un inequivocabile messaggio di errore – la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, ancorché, come pure prevede esplicitamente la norma, compaia anche un "messaggio di servizio" teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume d’aria.

In assenza di particolari patologie, la dicitura “volume insufficiente” prova solo che la quantità di aria introdotta nell’etilometro non è stata sufficiente a una rilevazione ottimale ma sufficiente a fornire un dato attendibile. Di conseguenza, si tratta di un comportamento volontario e teso a inficiare l’alcoltest e può configurare il reato di rifiuto di sottoportisi all’accertamento (Art. 186 comma 7 del Codice della Strada) oppure quello di guida in stato di ebbrezza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 186 del Cds, che chi guida in stato di ebbrezza è punito (dove il fatto non costituisca più grave reato):
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 (3) a euro 2.125 (3), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di recidiva nel biennio la patente di guida è sempre revocata. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo non appartenza a persona estranea al fatto. In caso il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 g/l la patente di guida verrà revocata. A ciò si aggiunge quanto previsto dalla legge sull’omicio e le lesioni stradali.

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