Guida in stato di ebbrezza e rifiuto alcoltest: le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi
Un orientamento interpretativo difforme rispetto all’applicazione dell’aggravante per chi provoca un incidente stradale in stato di ebbrezza e rifiuta di sottoporsi all’alcoltest arriva dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione che con sentenza n. 35553/2015 depositata ieri, è intervenuta sulla vicenda di un automobilista, escludendo la possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza.
L’aggravante di aver provocato un incidente stradale – si legge in sentenza – vale solo per il reato di guida in stato di ebbrezza, ma non anche per quello commesso da chi rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico nel suo sangue da parte della polizia”.
Secondo un differente approdo interpretativo, osserva il Collegio, le aggravanti che scattano per chi provoca un incidente stradale per il caso più grave di guida in stato di ebbrezza – raddoppio del periodo di sospensione della patente e inapplicabilità della conversione della pena nei lavori di pubblica utilità, sono configurabili anche per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento di verifica dello stato di ebbrezza, in virtù del richiamo operato dall’art. 186, comma 7, del Codice strada, che punisce il rifiuto dell’alcoltest e rinvia alla norma sulle sanzioni più pesanti di cui al comma 2, lett. c), la quale, a sua volta, rinvia anche alla norma sulle aggravanti per chi causa un incidente, comma 2-bis del medesimo articolo.
Registrandosi orientamenti interpretativi difformi, la IV Sezione ha trasmesso la questione alla Sezioni Unite della Corte di Cassazione che il prossimo 29 ottobre sarà chiamata a chiarire se al rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, si applica o meno l’aumento della pena (aggravante) prevista per chi provoca un incidente.