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Incidenti, colpo di frusta risarcito anche senza radiografia

Dalla Cassazione un nuovo orientamento sul risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità a seguito di sinistro stradale.
A cura di Valeria Aiello
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In caso di incidente, specie nei sinistri dovuti a tamponamento, uno dei malesseri più frequenti è il trauma che interessa il rachide cervicale, il cosiddetto colpo di frusta. Fino ad alcuni anni fa bastava che la vittima si recasse in pronto soccorso, lamentandone i sintomi, per vedersi diagnosticato il trauma ma la diffusione delle truffe assicurative ha portato all’introduzione di norme più stringenti, nell’ottica di mettere un freno alle pratiche scorrette. Tra queste, il Decreto Monti, convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012, art.32 “Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato dì rischio, liquidazione dei danni”.

Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente’ – si legge al comma 3-ter.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione – aggiunge il comma 3-quater.

Tuttavia, con sentenza numero 18773/2016 la III sez. Civile della Corte di Cassazione ha fornito un nuovo orientamento sul risarcimento del danno alla persona per lesioni lievi, di carattere non permanente, che determinano un danno biologico fino a 9 punti percentuali di invalidità, tra cui appunto, il colpo di frusta.

Secondo gli Ermellini, “il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel "diritto vivente"), che il danno biologico sia "suscettibile di accertamento medico-legale", esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una "obiettività" dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti) – si legge nella pronuncia.

In parole semplici, non sempre l’esame strumentale è necessario: il medico legale, in sede di accertamento, a seconda della propria discrezionalità, è libero di identificare e utilizzare gli strumenti necessari alla valutazione del danno, anche senza sottoporre il paziente a esami strumentali. Per il risarcimento è però necessario il referto medico. La decisione trova, fra l’altro, parziale riscontro in una recente pronuncia del Giudice di Pace di Venezia (796/2016) con la quale ha sancito che le compagnie di assicurazione, qualora il danneggiato produca referto medico e radiografie, non possono pretendere ulteriori accertamenti strumentali come condizione del risarcimento.

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