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Incidenti, risarcimento diretto anche se sono coinvolte più auto

La Cassazione estende l’indennizzo diretto ai sinistri con più veicoli a patto che il responsabile sia uno solo.
A cura di Valeria Aiello
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Un nuovo orientamento in materia di indennizzo diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale arriva dalla III Sezione della Corte di Cassazione che con sentenza n. 3146/17 depositata il 7 febbraio ha fornito una diversa interpretazione sull’applicabilità della procedura in caso di sinistro che coinvolga più di due veicoli, in apparente contrasto con quanto stabilito dall’art. 149 Codice delle assicurazioni private.

Secondo il Codice “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”. Tuttavia, nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna contro la sentenza del Tribunale di Taranto che, nel confermare la decisione di primo grado del Giudice di Pace, ha ritenuto inapplicabile la procedura per l’indennizzo diretto sul mero presupposto che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.

La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno – si legge nella sentenza della Cassazione.

“Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di “collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili” – argomentano gli Ermellini, per cui il Tribunale di Taranto – non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell'art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell'art. 1, comma 1, lettera d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili”.

L’orientamento, tuttavia, sta facendo molto discutere dal momento che secondo diversi legali, sarebbe in conflitto non solo con quanto enunciato dallo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni ma anche con l’art. 2054 del Codice di procedura civile, per cui in caso di incidente tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. In pratica, secondo gli esperti di diritto, la Corte ha immesso nel sistema dell’indennizzo diretto un principio di diritto mai enunciato prima, in contrasto con le prassi liquidative stragiudiziali e giudiziali, che non tiene conto del numero dei veicoli coinvolti ma di quello dei veicoli responsabili. Che si stia andando verso l’estensione dell’indennizzo diretto per tutti i sinistri?

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