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Incidenti, scalino a margine della carreggiata: se pericoloso scatta il risarcimento danni

La custodia e manutenzione esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze. Lo ribadisce la Cassazione nell’accogliere il ricorso del conducente di un autocarro che si era ribaltato a causa del notevole dislivello tra la parte asfaltata e il ciglio erboso.
A cura di Valeria Aiello
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Tra le questioni più di battute nelle aule di Tribunale, il risarcimento danni in caso insidie stradali: le condizioni della carreggiata incidono e condizionano la guida e sono centinaia i casi che finiscono davanti ai giudici di tutta Italia per incidenti provocati da insidie stradali. Sulla questione, ad esprimersi, anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 260 del 10 gennaio 2017) che ha riconosciuto al conducente di un autocarro il parziale diritto al risarcimento danni causato dalla perdita di controllo del mezzo per il notevole dislivello tra la parte asfaltata della carreggiata e il contiguo ciglio erboso. A prescindere dall’errore di guida commesso dal conducente, la mancata eliminazione del dislivello nonché la mancata segnalazione da parte del proprietario o gestore della strada sono fattori determinanti dell’agibilità della strada e l’esistenza di una scalino tra carreggiata e ciglio erboso “costituisce pericolo occulto, non specificatamente segnalato, rispetto al quale si estendono gli obblighi di manutenzione della pubblica amministrazione” precisa la sentenza.

“Le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione “iuris tantum” posta dall’art. 22 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. f., e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità della strada (Cass. 28 novembre 1991, n. 12759) – premette la Cassazione sottolineando che – per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. 14 marzo 2006, n. 5445; 4 ottobre 2013, n. 22755)”.

Nel caso di specie, dovrà riconoscersi un concorso di colpa tra il conducente dell’autocarro che ha commesso l’errore di guida e l’ente gestore della strada, che non ha provveduto alla manutenzione e alla segnalazione del pericolo, e dovrà quindi il giudice di merito valutare l’eventuale efficacia causale anche dell’amministrazione che abbia assunto la condotta omissiva colposa nella produzione del sinistro. Il conducente avrà quindi diritto a una parte del risarcimento del danno, corrispondente alla responsabilità riconosciuta all’ente gestore della strada.

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