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Multe fino a 168 euro per chi guida con il braccio fuori dal finestrino

Oltre ad essere pericoloso, il comportamento è indirettamente vietato dal Codice della Strada.
A cura di Valeria Aiello
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Chi cerca refrigerio alla guida, tenendo il braccio sinistro fuori dal finestrino, rischia una sanzione amministrativa. Il comportamento è molto diffuso durante la stagione estiva, specie in città dove, per traffico e basse velocità, si tende a lasciare il volante con la mano sinistra e ad appoggiare il braccio sullo sportello, ad esempio mentre si attende che scatti il verde al semaforo. Un atteggiamento molto frequente anche sulle strade dove i limiti sono più alti, solo per avvertire la sensazione dell’aria sulla pelle. Un modo di fare pericoloso che, come ricordano gli avvocati di “Studio Cataldi”, è vietato, seppur indirettamente, dal Codice della Strada.

Multa per chi guida con il braccio fuori dal finestrino

Malgrado non esista alcuna norma specifica che proibisca di guidare con il braccio fuori dal finestrino, in diversi articoli del Cds è possibile individuare un divieto implicito, a partire dall’art. 140 che detta i principi della circolazione.

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale – recita il comma 1 art. 140 Cds.

Più specifico è il secondo comma dell’art. 141 che sancisce le norme di comportamento alla guida. In particolare:

Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile – comma 2 art. 141 Cds.

Appare evidente come un automobilista con il braccio fuori dal finestrino possa non essere in grado di svolgere manovre di emergenza, rischiando così di perdere il controllo del veicolo in caso di difficoltà. Chi viola le disposizioni del comma 2, rischia la sanzione amministrativa e potrebbe quindi trovarsi costretto a pagare una somma che va dai 41 ai 168 euro. C’è poi la questione legata “alla libertà di movimento”. Seppur definito nell’ambito del trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore, il comma 1 dell’art. 169 precisa che “il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Infine, a fare riferimento all’uso delle mani, è il comma 2 dell’art. 173 che consente al conducente l’utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che, per il loro funzionamento, non richiedano l’uso delle mani.

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