Multe, se il parente è defunto gli eredi non sono costretti a pagare
Capita a tutti di incorrere in una multa, ogni automobilista se ne è vista notificare almeno una nel corso della sua carriera al volante: se però a ricevere la notifica o la cartella esattoriale è un parente passato da poco a miglior vita, gli eredi non sono costretti a pagare.
A stabilirlo è l'articolo 7 della legge 689/1981 che, come riportato dal portale laleggepertutti.it, stabilisce che le sanzioni amministrative, si estinguono ope legis con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi che, quindi, possono evitare di pagare la multa. In questo caso dunque, meglio non versare la somma dichiarata dal verbale e presentare all'ente in questione – che detiene quindi il credito – la richiesta di sgravio. Nel caso in cui non arrivasse una risposta, segno di una mancata accettazione della richiesta stessa, meglio rivolgersi direttamente al Giudice di pace prima della scadenza del termine: basterà dunque impugnare il verbale con la multa giunto dopo la morte del familiare entro 30 giorni, che si allungano fino a 60 per il Prefetto. Nel caso di una cartella esattoriale, invece, l'impugnazione sarà possibile solo davanti al Giudice di pace entro 30 giorni.
Il bollo va sempre pagato
Diverso il caso in cui la vettura sia in comproprietà tra il defunto e un suo familiare: in questo caso la multa dovrà essere pagata. Proprio per questo, infatti, alla morte di un parente è sempre consigliato l'aggiornamento del libretto di circolazione e il certificato di proprietà entro massimo 60 giorni. La specifica si applica solo alle multe mentre non vale per il bollo dell'auto che, essendo una tassa sul possesso del mezzo in questione, va sempre pagata. I familiari, però, anche in questo caso possono richiedere lo sgravio su eventuali sanzioni a carico del defunto.