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Omicidio stradale, il conducente può essere obbligato al prelievo di sangue

La Procura della Repubblica di Venezia conferma la possibilità di procedere all’esecuzione coattiva del prelievo di liquidi biologici.
A cura di Valeria Aiello
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Con l’introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni stradali personali gravi o gravissime, in particolare nelle forme aggravate qualora il conducente del veicolo si trovi in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psicofisica dovuta a sostante stupefacenti nel momento del sinistro, le tempistiche dei rilievi sono fondamentali, considerato che l’attesa potrebbe far perdere le tracce delle sostanze nel sangue. Se il conducente rifiuta però di sottoporti al controllo, come alcoltest e drogatest, come è possibile dimostrare lo stato di alterazione fisica? Sulla questione si è espressa la procura della Repubblica di Venezia che ha confermato la possibilità per le Forze dell’ordine di procedere all’esecuzione coattiva delle operazioni di prelievo di liquidi biologici, ovvero contro la volontà del conducente.

Serve un decreto motivato

Qualora il conducente si rifiuti di sottoposi a prelievo, chiarisce la direttiva, la Polizia giudiziaria informerà immediatamente il pubblico ministero di turno del rifiuto, per ottenere anche oralmente, l’autorizzazione all’accompagnamento e all’esecuzione coattiva del prelievo. Qualora ci siano i presupposti, il pubblico ministero disporrà lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato che, in caso di urgenza, provvederà a riportare oralmente, confermando il provvedimento per iscritto in un secondo momento. La Polizia giudiziaria darà notizia del provvedimento e delle operazioni da compiersi al difensore dell’interessato, anche designato di ufficio, che ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Esecuzione coattiva del prelievo

Stando alla direttiva, sarà l’ufficiale di polizia giudiziaria a procedere all’accompagnamento presso la struttura competente per le operazioni di prelievo – che in caso di necessità può essere svolto anche da agenti – mentre durante il prelievo è richiesta la presenza di un ufficiale. Le attività materiali necessarie al compimento del prelievo saranno svolte dagli agenti senza coinvolgimento del personale sanitario e solo a seguito di queste saranno effettuati i prelievi. Eventuali interventi terapeutici, conclude la direttiva, saranno di competenza del personale sanitario, al fine di curare il benessere del soggetto. La polizia giudiziaria dovrà invece redigere il verbale che riporterà delle comunicazioni con il pubblico ministero dando atto del provvedimento e di aver notificato a conducente e il difensore delle operazioni di prelievo.

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