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Reato di omicidio e lesioni stradali, il Governo potrebbe modificarlo: ecco come

Il Governo Gentiloni potrebbe decidere per una revisione della legge sottraendo alla procedibilità d’ufficio i reati di lesioni personali stradali sia gravi che gravissimi, eccezion fatta per quei casi in cui il colpevole commetta una grave violazione del Codice della Strada.
A cura di Matteo Vana
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E' passato poco più di un anno da quando il Governo ha istituito il reato di omicidio e lesioni stradali: una legge che ha inasprito le pene, ma che agli occhi di molti risulta controversa e spesso discussa tanto che c'è chi chiede di abolirla e chi vorrebbe una modifica sostanziosa. Stando alle accuse mosse l'istituzione del nuovo reato andrebbe a punire tutti quegli automobilisti che mettendosi al volante sotto effetto di alcol o stupefacenti mettono a repentaglio la salute propria e quella altrui, ma anche chi, per una semplice distrazione,  causa lesioni gravi, guaribili in oltre 40 giorni.

Ecco cosa cambierebbe

Anche il Governo sembra propendere per una revisione della legge tanto che, tramite l'articolo 1, comma 16, del disegno di legge C 4368 sulla riforma della giustizia penale, si sta pensando di modificare la norma. Tra le proposte c'è quella di prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pecuniaria, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo 339 del Codice Penale o, nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Per chiarire il concetto, la delega punta a far sì che siano sottratti alla procedibilità d'ufficio i reati di lesioni personali stradali sia gravi che gravissimi, eccezion fatta per quei casi in cui il colpevole commetta una grave violazione del Codice della Strada come guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti professionali, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, guida in stato di ebbrezza alcolica da parte di conducenti non professionali con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l oppure guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Così facendo la competenza sarebbe poi del Giudice di Pace che si troverebbe a valutare caso per caso. In ogni caso ci vorrà ancora del tempo prima che si veda qualche cambiamento: il termine dato, infatti, è entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

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