ACI, il Tar respinge il ricorso e conferma le regole sulle imposte del bollo
Il Tar del Lazio, respingendo il ricorso proposto dallUnasca, l’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica, ha dato ragione all'Aci: confermata, in questo modo, la possibilità di pagare l'imposta di bollo per l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita delle auto presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista. Il contenzioso tra gli enti era scattato in seguito alla richiesta di legittimità di una circolare attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un quesito che poneva dubbi sulla modalità di riscossione virtuale anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita.
Ricorso privo di fondamento
Stando a quanto sostenuto dall'accusa, la circolare in questione aveva stravolto l'assetto normativo attualmente in vigore. Adesso il Tar si è pronunciato ritenendo il ricorso privo di fondamento e rigettando, quindi, la richiesta. La sentenza non lascia nessun dubbio: "La predisposizione dell’atto di vendita in formato digitale viene predisposto dall’Aci – si legge nella sentenza – attraverso il proprio collegamento con il Sistema Informativo. Ragion per cui, correttamente anche l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita in formato digitale, può essere assolto dall’Aci".
Una decisione che spazza via il campo e fuga ogni possibile dubbio sulla legittimità delle modalità di riscossione da parte dell'Aci. I giudici che sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso hanno stabilito conforme la circolare al paradigma normativo di riferimento. Nessun cambiamento quindi, l'imposta di bollo per l’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di vendita delle auto potrà essere pagata, come avviene già ora, presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista.