Alcoltest, rifiuto non perseguibile se omesso l’avviso del diritto di difesa
Durante un controllo, alla richiesta di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica con etilometro, le Forze dell’Ordine devono chiarire al conducente che ha la facoltà di assistenza legale. Un orientamento ribadito dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione che con sentenza n. 29081/2018 depositata lo scorso 22 giugno è intervenuta sulla vicenda di un automobilista che era stato condannato a 8 mesi di carcere e 1800 euro di sanzione per essersi rifiutato di effettuare l’alcoltest.
Rifiuto non perseguibile senza avviso del diritto di difesa
Nel commentare la sentenza (del 22/03/2018 e) il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it sottolinea come “il sistema di garanzie assicurato al conducente dal combinato disposto degli articoli 114 disp. att. c.p.p. e 354 c.p.p., viene in essere nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento tramite etilometro, momento in cui deve anche essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia indipendentemente dall'esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell'interessato”. A portare il Collegio alla riforma della sentenza della corte di Appello di Firenze proprio il “vizio di motivazione del provvedimento, in relazione al mancato avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui venne formalizzata la richiesta di effettuare il test alcolemico tramite etilometro”.
Va infatti ricordato che, in molti casi, la guida in stato di ebbrezza, non è solo una violazione amministrativa, ma un reato. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico non è dunque perseguibile se al conducente non è stato dato avviso della possibilità di assistenza legale. Negli ultimi anni la Cassazione si è pronunciata anche sul tempo limite entro il quale eccepire la nullità del procedimento per mancato avvertimento, precisando che può essere dedotta fino alla sentenza di primo grado.