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Assicurazione, anche il passeggero minorenne può chiedere il risarcimento dei danni

In caso di incidente il passeggero, anche se minorenne, ha diritto al risarcimento in quanto trattasi di atto giuridico in senso stretto e non di atto negoziale: a stabilirlo è la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 24077.
A cura di Matteo Vana
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Può capitare, mentre si è al volante della propria auto, di incorre in un incidente stradale: se all'interno del veicolo, poi, è presente un minore, questo può richiedere il risarcimento dei danni nominando, come di norma avviene, un avvocato senza che quest'ultimo abbia il consenso dei genitori, agendo direttamente in forza del mandato ricevuto dal danneggiato. E' quanto ha stabilito la sentenza 24077 della terza sezione civile della Corte di Cassazione che, di fatto, ha sancito come il minore possa delegare l'avvocato per ottenere il risarcimento.

Anche il minore ha diritto al risarcimento

La decisione parte dalla vicenda di una ragazza che, all'epoca minore, viaggiava a bordo della vettura vittima dell'impatto. Questa decide di rivolgersi alla compagnia della macchina che ha causato l'impatto chiedendo il rimborso: i giudici, però, avevano dichiarato inammissibile il ricorso per risarcimento dei danni avanzato dal padre della danneggiata, in qualità di esercente la potestà sulla ragazza, sia quello della figlia, divenuta maggiorenne, in conseguenza dell'incidente stradale che aveva coinvolto la vettura sulla quale la ragazza viaggiava come trasportata. La Corte, però, ha dato ragione alla ragazza in quanto la domanda risarcitoria del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore integra un atto giuridico in senso stretto e non un atto negoziale.

I giudici che hanno valutato il caso hanno deciso di esprimersi a favore della ragazza in quanto senz'altro capace di compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, e cioè gli atti come le comunicazioni, che costituiscono il presupposto di determinati effetti giuridici. Pertanto, è perfettamente valida la messa in mora per il risarcimento del danno avanzata dall'avvocato all'assicurazione. Inoltre, dalla richiesta di risarcimento non derivano per il minore effetti sfavorevoli: la ragazza stava proteggendo il proprio diritto al risarcimento dei danni. Anche il passeggero minorenne, dunque, può avere diritto al risarcimento: se questo, però, non indossa la cintura di sicurezza, la somma spettante sarà minore.

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