Auto e moto, indicazione Aci: “È possibile intestarle al condominio”

Con indicazione n. 4424/15 dello scorso 11 maggio, l’Aci chiarisce che “analogamente a quanto previsto per le Associazioni e gli altri enti di gestione non riconosciuti”, anche il condominio può acquistare un autoveicolo o un motoveicolo, e intestarlo all’Amministratore. Il chiarimento dell’Automobile Club d’Italia poggia su due principi: la sussistenza in capo al Condominio di una soggettività giuridica autonoma, analoga a quella delle Associazioni (Cassazione, sentenza n. 19663/2014) e l’articolo 2659 del Codice civile, così come modificato dall’art. 17 della Legge 220/2012, che prevede al numero 1) che nelle note di trascrizione per i Condomini debbano essere indicati l’eventuale denominazione, ubicazione e codice fiscale.
Alla luce delle suddette considerazioni, l’Aci ha pertanto concluso che “un veicolo può essere intestato al PRA direttamente al Condominio (denominazione), in persona dell’Amministratore pro tempore”. Sulla nota di richiesta nel campo “tipo società” dovrà essere inserita la codifica generica “SOC” e la stessa codifica deve essere utilizzata in sede di acquisizione della formalità. La responsabilità per i fatti derivanti dalla circolazione del veicolo nel traffico automobilistico ricade quindi sullo stesso amministratore.