Auto, permesso invalidi: esibire la fotocopia non sempre è reato

Per agevolare la mobilità dei disabili, il contrassegno invalidi per auto mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Eppure, c’è chi fruisce delle facilitazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo, esponendo copie fotostatiche del permesso originale attribuito ad altra persona.
In Italia, esibire la fotocopia del permesso invalidi può far scattare il reato di falso, ma solo se la copia presenta determinate caratteristiche. A chiarilo è la Cassazione che con sentenza n. 8900 del 3 marzo 2016 ribadisce quando la copia fotostatica non integra il reato di falso di cui agli artt. 477 e 482 del Codice penale. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la fotocopia del permesso invalidi integra il reato di falso solo quando la riproduzione ha l’apparenza e viene utilizzato come l’originale. In pratica, tanto più la copia è sofisticata e tale da avere l’apparenza del documento originale, tanto è più facile finire nel penale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte – si legge nella sentenza – integra il reato di falsità materiale […] la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato a invalidi” attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica
Hanno rilevanza penale le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno accolto il ricorso del Pm contro una sentenza del Tribunale di Firenze che aveva assolto una donna dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 100, 469, 477 e 482 cp, perché il fatto non costituiva reato. Nel ritenere che la copia fotostatica non integrasse il reato, il giudice non aveva tenuto in considerazione “che il permesso aveva le stesse dimensioni, gli stessi colorì e plastificazione identica al permesso originale e che era stato utilizzato dall’imputata sulla sua autovettura per legittimare la circolazione di quest’ultima come se fosse abilitata sulla base del permesso originario”. Per tali motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.