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Auto, revisione della patente per chi investe e ferisce un pedone

La pronuncia del Tar Marche conferma che il provvedimento è obbligatorio ogni volta che un conducente coinvolto in un sinistro abbia provocato lesioni gravi a persone e gli sia contestata un’infrazione al Cds che comporti la sospensione della patente.
A cura di Valeria Aiello
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Il provvedimento di revisione della patente di guida deve essere disposto laddove sorgano dubbi sull’idoneità psicofisica e tecnica del conducente (Art.128 Codice della Strada). È obbligatoria, ai sensi del comma 1-ter, ogni volta che, un conducente sia coinvolto in un incidente stradale con lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata un’infrazione al Codice che comporti la sanzione accessoria della sospensione della patente. È quanto ribadito dalla pronuncia del Tribunale Amministrativo delle Marche sez. I nella sentenza 189/18 del 16 marzo riportata dal quotidiano giuridico dirittoegiustizia.it, che respinge il ricorso di un automobilista a seguito di un incidente con investimento di un pedone, rimasto gravemente ferito.

Nel caso di specie, a nulla sono valse le rimostranze del guidatore – autotrasportatore di professione – che in trent’anni di guida non era mai stato coinvolto in alcun sinistro. “Dalla dinamica del sinistro – sottolinea – emerge una condotta irregolare del ricorrente che fa sorgere un fondato dubbio circa il mantenimento dei requisiti tecnici per la guida dei veicoli a motore”.

La decisione del Tar Marche conferma i più recenti orientamenti del Tar Toscana e del Tar Piemonte riguardo al provvedimento di revisione, chiarendo l’opportunità di procedere a revisione della licenza di guida, quindi a sostenere di nuovo l’esame: “L’orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi al riguardo è nel senso di ritenere immotivati provvedimenti di revisione fondati unicamente sull'avvenuto coinvolgimento dell’interessato in sinistri stradali, salvo che non si tratti di incidenti particolarmente gravi e che risultano ‘icto oculi' addebitabili all'imperizia o alla negligenza dell'interessato”.

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