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Autovelox, la multa è nulla se la visibilità non è accertata

Il verbale non è sufficiente ad attestare che l’autovelox è visibile: a affermarlo è il Giudice di Pace di Vasto che ha annullato la multa di un automobilista che ha contestato che il sistema di rilevamento fosse segnalato e visibile.
A cura di Valeria Aiello
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La verbalizzazione degli agenti della Polizia Municipale che attesta che l’accertamento sia in regola e che la postazione mobile sia visibile ai veicoli in transito non sarà più sufficiente: da ora in poi l’ente che ha elevato la contravvenzione dovrà fornire la documentazione necessaria per dimostrare che l’autovelox si trova in posizione visibile. Per dirla in termini strettamente giuridici, l’affermazione contenuta nel verbale non fa piena fede fino a querela del falso.

Secondo quanto si legge nella sentenza n. 246/14 pubblicata dal giudice di Pace di Vasto, il verbale non ha valenza probatoria privilegiata, in quanto il concetto di visibilità è legato alla percezione sensoriale dell’operatore stesso e non è un dato oggettivo e inconfutabile. Per dirla in altre parole, la multa non è sufficiente ad attestare che l’accertamento era in regola: spetterà quindi all’ente creditore dimostrare che la postazione autovelox era ben visibile agli automobilisti in transito. Per il magistrato onorario, se l’ente accertatore non documenta la prova contraria, il trasgressore evita la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti della patente.

Nel caso specifico, il Giudice ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato multato dal “Velomatic 512” e che aveva contestato la contravvenzione in quanto non chiaramente visibile. Dall’altro lato la Municipale aveva presentato come prova la sola verbalizzazione degli agenti che attestavano che l’accertamento fosse in regola: si tratta quindi della parola dell’automobilista contro quella dei vigili, senza che nessuna delle due parti fosse supportata da prove certe. Da qui la sentenza che ha dato ragione all’automobilista in quanto l’amministrazione non ha fornito un riscontro oggettivo che legittimasse l’accertamento.

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