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Autovelox, niente multa in rettilineo se non c’è l’alt della pattuglia

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27771/2017 in quanto gli agenti, in presenza di un rettilineo, devono posizionarsi in modo da poter rilevare le velocità e fermare l’auto. Inoltre il verbale deve specificare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata.
A cura di Matteo Vana
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autovelox

L‘autovelox è uno degli strumenti che hanno in dotazione le forze dell'ordine per rilevare le infrazioni commesse dagli automobilisti che superano i limiti di velocità imposti dal Codice della strada: sono sempre di più, però, i guidatori che impugnano i verbali emessi dagli organi di vigilanza per contestare la multa. L'ultimo caso riguarda quello di una vettura multata per aver superato il limite: i giudici, però, hanno dato ragione all'automobilista affermando che, in presenza di rettilineo, la multa è nulla se non c'è l'alt della pattuglia preposta al controllo.

Gli agenti devono posizionarsi in modo da fermare l'auto

Il verbale in questione, elevato dopo che lo scatto dell'autovelox, non recava alcun riferimento alle circostanze che avevano impedito la contestazione immediata pur essendo in presenza di un lungo rettilineo. Stando alla tesi del Comune l'immediata contestazione non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell'illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza del posto di accertamento. Inoltre l'apparecchiatura utilizzata era stata sottoposta a taratura e revisione periodica rendendo quasi inattaccabile la legittimità della multa.

I giudici della Corte di Cassazione, però, come riportato da Studiocataldi.it, con la sentenza numero 27771/2017 hanno annullato il verbale in questione perché, seppur lo strumento presentava tutte le caratteristiche per poter operare, in presenza di un rettilineo, nulla impedisce agli organi preposti al controllo di posizionarsi in maniera tale di posizionarsi in modo da poter rilevare la velocità con gli appositi strumenti e fermare le auto per gli adempimenti della contestazione. Il verbale, inoltre, deve sempre riportare la ragione per la quale non è stata possibile la contestazione immediata senza limitarsi a specificare solamente che l'accertamento è stato rilevato attraverso il dispositivo elettronico.

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