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Autovelox, non basta il cartello: affinché la multa sia valida l’apparecchio deve essere visibile

La Corte di Cassazione, con ordinanza numero 6407, ha stabilito come non basti che la postazione con l’apparecchio di controllo, posizionata a bordo strada, sia preceduta dal cartello ma è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sulla carreggiata.
A cura di Matteo Vana
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L'autovelox è il nemico numero uno per gli automobilisti che spesso, per distrazione o per incuria, vengono fotografati dall'occhio elettronico dopo aver superato, anche se di poco, il limite di velocità. Non sempre, però, le multe comminate vengono poi pagate visto che le giurisdizione in materia di autovelox è piuttosto variegata; l'ultima puntata del capitolo arriva con ordinanza numero 6407, emessa dalla VI Sezione Civile e pubblicata il 5 marzo scorso, nella quale si afferma che affinché una multa fatta con l'autovelox sia valida e non contestabile non basta che la postazione con l'apparecchio di controllo, posizionata a bordo strada, sia preceduta dal cartello di segnalazione previsto dalla normativa ma è necessario che il dispositivo e la pattuglia, presente sul posto, siano ben visibili dagli automobilisti che con i loro veicoli procedono sulla carreggiata.

Il caso in questione riguarda una contravvenzione elevata con un apparecchio di controllo della velocità in dotazione alla Polizia Stradale; il Tribunale di Livorno, come riportato da dirittoegiustizia.it,  aveva accertato che il cartello di avviso della postazione era stato posto a distanza regolamentare ma non aveva valutato la visibilità del dispositivo e della pattuglia. La Corte di Cassazione, però, facendo riferimento anche a un proprio precedente pronunciamento in proposito, ha sottolineato come la norma di cui all'art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che "le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili". La necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità, quindi, è una condizione di legittimità dell'accertamento, con la conseguente nullità della sanzione qualora non fosse verificabile la completa visibilità della postazione rendendo così impugnabile la multa elevata.

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