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Autovelox, nuove norme su cartelli, distanza e visibilità: esodo di agosto primo vero test

Nuove norme cambiano gli obblighi di presegnalazione delle postazioni di controllo della velocità su strade e autostrade.
A cura di Valeria Aiello
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Nuove procedure per l’approvazione degli autovelox e modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale in vigore dal 31 luglio cambiano gli obblighi di presegnalazione sulla rete stradale. In parte anticipato dalla circolare ai Prefetti e agli Organi di Polizia del Ministero dell’Interno, il Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (n. 282 del 13/6/2017) impone nuove norme per quanto riguarda cartelli di avviso, distanza dagli apparecchi, visibilità delle postazioni di controllo, radunando in un testo unico le disposizioni sugli obblighi di presegnalazione. Primo vero test, l’esodo di agosto tra partenze e rientri per milioni di italiani.

Verifiche periodiche di funzionalità e di taratura “con cadenza almeno annuale”, tra le nuove misure, oltre disposizioni su segnalazione e visibilità di pattuglie e agenti.  “Uno strumento chiaro per scriminare gli accertamenti legittimi da quelli a volte troppo disinvolti che ancora si segnalano in alcuni frangenti” fa notare dirittoegiustizia.it, quotidiano di informazione giuridica distribuito da Giuffrè. “Mette ordine e soprattutto garantisce un rango normativo a tutte le indicazioni fornite dagli organi di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Da oggi il venir meno di una delle prescrizioni relative alle modalità di controllo non significherà più soltanto discostarsi dalle indicazioni ministeriali, ma il compimento di un atto contrario a una specifica normativa”

La distanza massima tra segnale stradale e la postazione di controllo non deve superare i 4 chilometri e in caso di intersezioni stradali tra cartello e il luogo effettivo di rilevamento, il messaggio deve essere ripetuto dopo le stesse. Nessuna preventiva segnalazione è invece prevista per i dispositivi mobili, ovvero quelli installati a bordo dei veicoli delle forze di Polizia, anche a inseguimento, come già previso dal art. 3 del Dm del 15/08/2007. “Viene specificato poi cosa si intende per visibilità delle postazioni – sottolinea dirittoegiustizia.it – e come questa può essere assicurata, per esempio, attraverso l'impiego di segnali posti nelle immediate vicinanze della postazione, e raffiguranti il simbolo dell'organo accertatore. Il medesimo compito può essere utilmente assolto dagli agenti in divisa o dai dispositivi luminosi delle auto di servizio.

Ulteriori prescrizioni vengono date in caso di accertamento effettuato sul lato opposto della carreggiata rispetto al posizionamento dello strumento, o quando questo interessi entrambe le direzioni, di modo che sia sempre garantita l'avvistabilità nel senso di marcia oggetto di controllo”. Infine, una precisazione sulla presegnalazione delle postazioni di controllo con dispositivi temporanei (installati per brevi periodi di tempo): possono essere segnalati in maniera permanente solo se la posizione dei dispositivi di rilevamento è stata oggetto “di una preventiva e concordata pianificazione” e i loto impiego in quel tratto di strada non sia occasionale ma, per frequenza dei controlli, assuma carattere di sistematicità.

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