Autovelox, se la taratura non è eseguita dall’ente preposto la multa non vale
L'autovelox è l'incubo di ogni automobilista. A tutti è capitato di incappare in una multa per eccesso di velocità, ma adesso c'è una restrizione in più al loro utilizzo: il Comune che li utilizza, infatti, oltre a dare prova non solo del fatto che gli strumenti utilizzati nel proprio territorio siano stati sottoposti alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, ma anche che queste ultime siano state adeguate. Se così non fosse, l'accertamento dell'infrazione sarebbe da considerare non valido. Questo è quanto stabilito recentemente dal Tribunale di Vicenza che ha annullato un verbale di accertamento proprio per questo motivo.
Multa non valida senza certificato di taratura dell'ente preposto
Con la sentenza numero 2456/2016, come riportato dallo Studio Cataldi, il giudice veneto ha stabilito che il documento prodotto dal Comune allo scopo di dimostrare la regolarità dell'accertamento eseguito non costituisce prova dell'avvenuta verifica, da ritenersi obbligatoria a seguito della pronuncia numero 113/2015 della Corte costituzionale. Il documento, infatti, serve, secondo il giudice, non basta provare che la taratura è stata effettivamente eseguita perché non è stato certificato che essa sia avvenuta presso il Sistema Nazionale di Taratura, né che lo stesso sia stato abilitato all'attestazione della taratura in altro modo.
A supportare la decisione del Tribunale di Vicenza il giudice in questione ha anche ricordato come la Telelaser, l'azienda che produce gli autovelox usati, non è accreditata alla taratura dell'apparecchio stesso che deve essere effettuata da aziende specializzate. La controversia si è risolta a favore dell'automobilista che si è così visto ritirare la multa per eccesso di velocità senza dover sborsare un euro per pagare la sanzione ingiustamente comminatagli.