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Autovelox, senza banchina sulla strada la multa è impugnabile

A stabilirlo è stato il Tribunale di Firenze che ha accettato la richiesta di annullamento di una multa su una strada carente di un’area idonea allo stazionamento dei veicoli che, quindi, non può essere deputata al controllo automatico dell’eccesso di velocità.
A cura di Matteo Vana
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Quella dell'eccesso di velocità è una delle infrazioni che gli automobilisti commettono più spesso: basta un attimo di distrazione o un leggero ritardo da recuperare ed il gioco è fatto. L'autovelox è uno degli incubi dei guidatori, ma non sempre le contravvenzioni emesse dall'apparecchio elettronico sono legge: il Tribunale di Firenze, infatti, ha accolto la domanda di annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità su strada a scorrimento veloce perché il dispositivo, funzionante in assenza di pattuglie, era stato installato in un'area priva di banchina per la sosta di emergenza.

Una decisione che potrebbe portare ad altri ricorsi

Una sentenza che, in attesa di gradi di giudizio superiori, potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi. La sentenza, depositata il 26 settembre scorso, è originata da un ricorso presentato da un automobilista, multato con un apparecchio posizionato nel centro abitato, in una strada classificata dal Comune come urbana di scorrimento. Il ricorrente aveva eccepito che il tratto in questione non può essere considerato tale per mancanza, appunto, di una banchina in grado di permettere la sosta di emergenza. La legge n. 168/2002, come sottolineato dal sito dirittoegiustizia.it, prevede che gli autovelox possano essere impiegati in maniera automatica solo su certi tipi di strade.

Senza banchina niente autovelox

Per quelle a scorrimento extraurbane secondarie e urbane di scorrimento occorre anche una specifica autorizzazione del Prefetto. In questo caso l'apparecchio era sistemato su una strada carente di un'area idonea allo stazionamento dei veicoli che, quindi, non può essere deputata al controllo automatico dell'eccesso di velocità. A chiarire ulteriormente la vicenda la sentenza ricorda come la banchina sia "la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati". Nello specifico caso in questione, però, lo spazio esistente era occupato dai cassonetti della spazzatura e da una fermata dell’autobus e non è quindi utilizzabile. Pur non essendo normate le dimensioni minime della banchina il Tribunale ha annullato la sanzione, accogliendo il ricorso contro il pronunciamento del Giudice di Pace che in primo grado aveva condannato l'automobilista.

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