Autovelox, senza la verifica di funzionamento la multa non è valida
Tutte le apparecchiature elettroniche utilizzate per l'accertamento della velocità devono essere sottoposte a taratura e omologazione: a stabilirlo è la sentenza numero 9645/2016 della Corte di Cassazione, facendo proprio quanto già reso noto dalla Corte costituzionale. Queste due operazioni, però, non bastano da sole a rendere effettiva la multa: affinché essa non presenti alcun vizio, infatti, è necessario che anche la verifica di funzionamento – che non va confusa con le due precedenti – sia effettuata correttamente.
Senza verifica lo strumento non è considerato attendibile
Il Giudice di Pace di Benevento, infatti, con la pronuncia numero 944/2017 ha chiarito come la verifica di funzionamento è sempre necessaria e non può essere sostituita da omologazione o taratura. La verifica del rispetto dei limiti di velocità, infatti, come riportato da Studio Cataldi, deriva da un sistema di controlli preventivi, in corso di utilizzazione e successivi; il giudice, in base a questo principio, ha accolto quindi il ricorso di un automobilista che contestava l'infrazione in quanto rivelata con un'apparecchiatura Autovelox 106 non sottoposta ad un'idonea procedura di verifica del funzionamento.
Stando alla sentenza, infatti, l'assenza di una certificazione che attesti l'avvenuta verifica di funzionamento rende inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo l'autovelox annullando così la multa effettuata. Non basta, dunque, come sostenuto invece dall'amministrazione, il certificato di taratura; se manca uno dei passaggi stabiliti dalla legge nei controlli per l'accertamento della velocità di una vettura attraverso le apparecchiature elettroniche la multa elevata non può essere considerata valida e l'automobilista non è costretto a pagare la sanzione.