Bollo auto, non si paga se la cartella non è notificata entro 3 anni
Avere un’automobile comporta costi e diverse spese. Tra queste, vi è il bollo auto che, in assenza di un avviso di pagamento, si rischia di dimenticare. Se il pagamento avviene entro un anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato, si applica il cosiddetto ravvedimento operoso e sanzioni ridotte, altrimenti le ammende arrivano al 30%. Qualora, invece, non si proceda con il pagamento e l’amministrazione finanziaria non contesti nulla per i successivi tre anni, dal contribuente non potrà più essere preteso nulla. La stessa situazione di verifica se, all’avviso di accertamento notificato nei termini, non segua nessun altro atto per i successivi tre anni dal 61° giorno della notifica. Ciò anche se il credito viene iscritto a ruolo. A stabilirlo, ricorda Studiocataldi.it, è il comma 163 dell’articolo 1 della Legge 296/06, per cui il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo – Art.1 c.163 L. 296/06 del 27 dicembre 2006
La disposizione è stata avvallata da una recente sentenza della Commissione Tributaria di Catanzaro che ha confermato l’orientamento del termine triennale rispetto a quello decennale, avvallato da diversi precedenti (Sentenza Cassazione n. 701/2014, Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 5791/2008).
Si tratta, infatti, di un tributo locale per cui la CTP non ha sbagliato nel ritenere che il termine di decadenza triennale non fosse spirato alla data del primo ottobre 2010, poiché l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso di specie, nell'anno 2007 – spiegano gli avvocati del quotidiano giuridico.
Il termine di prescrizione può tuttavia essere interrotto se il contribuente riceve un avviso di pagamento o una cartella di pagamento. In tal caso, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di ricezione dell’atto per i successivi tre anni.