Bollo auto storiche, le agevolazioni regione per regione
Dopo che la Legge di Stabilità 2015 ha abolito l’esenzione del bollo per i veicoli dai 20 ai 29 anni, alcune Regioni hanno adottato e stanno adottando normative specifiche per i cosiddetti “veicoli di interesse storico e collezionistico”. Solo le vetture ultratrentennali sono esentate dal pagamento del bollo – mantenuta una tassa forfettaria in caso di circolazione su pubblica strada (28,40 euro per gli autoveicoli e 11,36 euro per i motoveicoli – importi suscettibili di variazioni a seconda della Regione di residenza). Per quelle appena più giovani, invece, è stata reintrodotta la tassa di proprietà. Tuttavia, in virtù della riforma del Titolo V della Costituzione, le diverse Regioni posso legiferare in certa misura sul bollo, e alcune stanno adottando o hanno adottato regimi di favore per i veicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni.
Le agevolazioni Regione per Regione
Mantengono l’agevolazione le auto con iscrizione ai Registri storici Asi – Automoclub Storico Italiano) e FMI – Federazione Motociclistica Italiana – in Lombardia e Emilia Romana, mentre nella Provincia Autonoma di Bolzano previste agevolazioni del 50% per tutti i veicoli ultraventennali, indipendentemente dall’iscrizione al registro storico. Agevolazione parziale in Toscana e Piemonte, dove il beneficio fiscale si traduce in un’agevolazione del 10% per tutti i veicoli ultraventennali, così come in Lazio e Umbria, dove l’agevolazione riguarda i soli veicoli appartenenti agli elenchi Asi e Fim. Nessuna agevolazione, invece, peri residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marquez, Molise, Puglia, Saredgna, Veneto e Valle d’Aosta. In attesa di sentenza della Corte Costituzionale le leggi regionali della Provincia di Trento e Sicilia, che arriverà non prima di almeno un mese. La situazione aggiornata è riassunta dall’infografica pubblicata dal Registro Italiano Veicoli Storici.
Si ricorda che, sia nel caso di veicoli compresi tra i venti e i trent’anni che in quello degli ultratrentennali, le agevolazioni non si applicano ai veicoli adibiti a uso professione. Qualora sia intestato a una società o il veicolo sia immatricolato come autocarro per trasporto di cose, è necessario dimostrare che il veicolo non è adibito a uso professionale. In tal caso, è possibile procedere presentando all’Ufficio Tributi regionale della Regione di residenza un’autocertificazione e una perizia di un professionista specializzato, ad esempio commercialista, in cui si dimostri che il possesso del veicolo non è collegato a partita Iva, o che non vengano applicate detrazioni fiscali per le spese relative al possesso del veicolo.