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Bollo auto storiche: niente esenzione, si deve pagare

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le Regioni non possono andare in contrasto con la norma nazionale.
A cura di Valeria Aiello
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Chi possiede un veicolo storico dovrà pagare il bollo: l’esenzione della tassa di possesso per i veicoli dai 20 ai 29 anni di età non è applicabile da parte delle Regioni. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato con un question time del 25 febbraio che “la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale”, inibendo di fatto le Regioni dallo stabilire se la tassa automobilistica sia applicabile o meno. Secondo il Ministero quindi non valgono le singole norme a livello regionale, nonostante la Riforma del Titolo V della Costituzione, poiché andrebbero in contrasto con la norma nazionale, pubblicata in GU del 28 febbraio 2015.

Bollo auto storiche, il testo della GU del 28 febbraio 2015

La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 666), abrogando i commi 1 e 2, articolo 63, Legge n. 342/2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l’esenzione dal bollo per autoveicoli/motoveicoli “storici”, costruiti da oltre 20 anni.

In particolare, rimane confermata l’esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato art. 63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell’autoveicolo/motoveicolo.

Alcune regioni, prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 666, Legge n. 190/ 2014, avevano introdotto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria.

Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 dette regioni avevano sostenuto che le norme di favore da esse introdotte continuavano a trovare applicazione, nonostante la legge statale avesse disposto l’eliminazione dell’esenzione dal pagamento.

Con question time 25 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diversamente precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga.

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