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Come si fa ricorso per una multa illegittima?

Il cittadino può fare ricorso quando ritiene un verbale illegittimo. In questo caso si può fare ricorso seguendo 3 differenti procedure che portano all’annullamento della sanzione.
A cura di Pietro Ginechesi
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Ricevere la “lettera verde” può letteralmente rovinare una giornata. Le infrazioni al Codice della Strada comportano il pagamento di sanzioni ma a volte può capitare di ricevere a casa una multa illegittima o viziata da errori di forma. Nel caso si ritenga di aver ricevuto una multa “ingiusta” è possibile fare ricorso e chiederne l’annullamento. Il ricorso può essere effettuato seguendo tre strade: l’autotutela, il Prefetto o il Giudice di Pace. È bene ricordare che il ricorso viene fatto per tutte le sanzioni incluse nel verbale, quindi anche per la decurtazione di punti se prevista dal reato.

Quando si può fare ricorso

Multa lettera verde
La famigerata lettera verde. @Fanpage.it

Il ricorso può essere effettuato quando la multa presenta alcuni elementi alterati che la rendono illegittima. Gli errori su cui si può far leva per richiedere l’annullamento sono i più disparati, a partire da un’errata indicazione delle generalità del conducente. Si ritiene illegittima una multa se non vengono esposti in maniera chiara i fatti o se la norma violata e la relativa sanzione sono indicati in maniera errata. In alcuni casi ci si può appellare sulla mancanza di alcuni dati, come la targa o il tipo di veicolo. Bisogna prestare molta attenzione nella lettura del verbale e alcuni errori possono passare in secondo piano se vengono corretti da altri dati. Per esempio la data di nascita errata può essere facilmente colmata dal codice fiscale che, se corretto, rende inutile il ricorso. In alcuni casi il numero civico può essere determinante per stabilire l’esatto luogo dove sono avvenuti i fatti e la sua assenza può “viziare” la multa.

Il ricorso in autotutela

Nel caso in cui la multa è illegittima in maniera piuttosto evidente, per esempio se si riceve due volte la stessa multa o se si riceve un verbale riguardante un’auto di cui non si è più in possesso. In queste situazioni si può fare ricorso tramite l’autotutela, un meccanismo che coinvolge direttamente il cittadino e l’amministrazione locale. L’ufficio che ha emanato l’atto ha anche il potere di correggere o annullare lo stesso su richiesta del cittadino. Per ricorrere all’autotutela bisogna rivolgersi agli uffici dell’amministrazione locale che sono tenuti ad inoltrare la richiesta agli organi di competenza.

Il ricorso al Prefetto

Posto di blocco carabinieri

Un’altra strada per effettuare ricorso prevede il coinvolgimento del Prefetto. Il ricorso al Prefetto può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica o la contestazione del verbale, per quanto riguarda i preavvisi di infrazione (le multe lasciate dai vigili urbani sul parabrezza), bisogna attendere la notifica tramite “lettera verde”. Il ricorso può essere effettuato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata direttamente al Prefetto o agli uffici dell’organo che ha accertato il verbale. La richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione ritenuta necessaria per annullare la multa e si può richiedere anche un’audizione personale per esporre i fatti. Una volta avviata la pratica, il tempo massimo per ottenere una riposta è di 120 giorni. Il Prefetto raccoglie la documentazione inviata dal cittadino e la confronta con i dati forniti dall’organo accertatore. Se la multa viene ritenuta illegittima, il Prefetto emette un’ordinanza di archiviazione degli atti che viene comunicata all’organo accertatore. Sarà cura del secondo informare il cittadino sull’esito positivo. Se la multa risulta legittima anche per il Prefetto, si rischia il pagamento di una cifra non inferiore al doppio della sanzione stessa, oltre alle spese della procedura.

Il ricorso al Giudice di pace

Si può fare ricorso ad una multa anche al Giudice di pace, in questo caso è necessario non aver ancora presentato ricorso al Prefetto. In questo caso, la procedura va effettuata entro 30 giorni dalla notifica del verbale e bisogna attendere la “lettera verde” se si tratta di un preavviso. La procedura può essere avviata di persona presso la cancelleria del Giudice di pace o tramite posta raccomandata. A differenza del Prefetto, il ricorso al Giudice di pace richiede il pagamento di un contributo unificato ed una marca da bollo. L’importo del contributo unificato è di 43 € per le multe di un valore inferiore a 1.100 €, in caso contrario la cifra aumenta. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale, tabaccheria o in banca col modulo F23. La richiesta di ricorso va corredata della seguente documentazione:

  • Originale e quattro fotocopie del ricorso
  • Originale e quattro fotocopie del verbale
  • Documenti necessari a sostenere il ricorso
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento
  • Marche del contributo unificato e dei diritti di notifica

Sarà cura del Giudice di pace ordinare all’organo accertatore di depositare i documenti relativi all’accertamento presso la cancelleria dieci giorni prima dell’udienza. Una volta fissata la data, ci si può presentare all’udienza anche senza avvocato. Il Giudice di pace può ritenere illegittimo il ricorso se il cittadino non si presenta in udienza, salvo i casi in cui l’irregolarità del verbale è palese. Se si vince la causa viene annullato il verbale, in caso contrario viene imposto il pagamento di una sanzione pari all’importo ricompreso tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge per l’infrazione commessa. Il pagamento di tale sanzione va effettuato entro 30 giorni.

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