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Incidente in due su motorino non omologato, risarcimento anche per chi sta dietro

Al passeggero trasportato su un motorino non omologato per due spetta un risarcimento in misura ridotta.
A cura di Valeria Aiello
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Incidente in due sul motorino non omologato, risarcimento anche per chi sta dietro
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Il Codice della Strada vieta il trasporto di un passeggero sui ciclomotori se quest’ultimi non sono omologati per due persone. Tuttavia, in caso di incidente stradale, la compagnia assicurativa non può rifiutarsi di risarcire il trasportato. Lo ha chiarito la Cassazione (Sez. III Civile, sentenza n. 6481/2017 depositata il 14 marzo), accogliendo il ricorso del passeggero che in primo grado si era visto rigettare la domanda di risarcimento danni.

Il passeggero può chiedere il risarimento

“Il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell’azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi “ si legge nelle motivazioni della sentenza. “La circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare – per ciò solo – l’esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato”.
“ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all’art. 1227, 1 co. c.c. (cfr. Cass. n. 10526/2011” precisa la Cassazione.

Il danno quantificato in misura parziale

“Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d’età, in violazione dell’art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso – aggiungono i giudici. Pertanto, l’infrazione del divieto di trasportare un passeggero su un ciclomotore non omologato per due non esclude di per sé la responsabilità del conducente ma costituisce contributo colposo all’accertamento del danno, quantificato in misura percentuale, in parte al conducente – per aver messo in circolazione il mezzo in condizioni di insicurezza – e in parte al passeggero – che ha accettato il rischio di circolare su un ciclomotore non omologato per due.

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