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Incidenti auto: la sosta momentanea non basta, occorre fermarsi

In caso di sinistro stradale, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi: secondo la Cassazione la sola sosta momentanea è punibile come fuga ai sensi dell’art. 189 del Codice della Strada.
A cura di Valeria Aiello
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In caso di incidente stradale con danno alle persone, i soggetti coinvolti hanno l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Chi non ottempera a tale obbligo commette reato ed è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. A stabilirlo è il comma 6 dell’art. 189 del Codice della strada che, secondo una recente sentenza della Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV Sent. n. 11751/2017), è applicabile anche nell’ipotesi in cui la sosta sia solo momentanea. Nel caso di specie, riporta il quotidiano giuridico StudioCataldi.it, i giudici hanno confermato la condanna a dieci mesi di reclusione inflitta a un automobilista che, in seguito a un sinistro, si era fermato per poi allontanarsi repentinamente senza consentire la sua identificazione. Dopo l’incidente, l’uomo aveva fatto cenno che si sarebbe fermato più avanti, per non recare intralcio alla circolazione ma, non vedendo sopraggiungere l’altro conducente, si era allontanato.

Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine – si legge nella sentenza depositata lo scorso 10 marzo.

Peraltro, a nulla rileva che l’automobilista si sia detto inconsapevole circa le effettive lesioni riportate dall’altro soggetto coinvolto, dal momento che “l’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189, comma 6 del Cds è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi”. Il dolo eventuale “può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio”.

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