Incidenti, se il guardrail è assente o inadeguato paga il gestore della strada

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione potrebbe mettere a serio rischio le casse delle amministrazioni locali. La Terza Sezione Civile con sentenza n. 9547/2015 del 12/05/15 ha stabilito la responsabilità di un Comune per le conseguenze di un incidente che vide finire fuori strada un autobus in un tratto stradale privo di guardrail.
Secondo la Suprema Corte, il proprietario della strada è tenuto a un obbligo di vigilanza continua dell’arteria posta sotto la sua custodia, ritenendo la sua responsabilità oggettiva per tutti i danni procurati a causa della mancata adeguatezza del manto stradale o delle barriere di protezione, indipendentemente dal fatto che a cagionare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell’utente.
Nel rimettere la causa alla Corte di Appello competente, il Supremo organo giurisdizionale ha evidenziato l’esistenza di un complesso blocco normativo che disciplina le caratteristiche tecniche e di costruzione delle barriere di sicurezza. Tale disciplina – spiegano i Supremi giudici – impone agli enti proprietari delle strade di provvedere “al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”. In caso di sinistro stradale, l’assenza o l’inadeguatezza del guardrail può essere quindi il presupposto per una richiesta di risarcimento danni.