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Incidenti stradali, non sempre chi tampona ha torto

A confermarlo è la Cassazione che ha accolto le rimostranze del conducente di un autocarro che aveva tamponato un rimorchio fermo sulla carreggiata.
A cura di Valeria Aiello
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In caso di tamponamento, di norma è il conducente del veicolo tamponante ad assumersi la responsabilità del sinistro, ma non sempre è così. Se il tamponamento avviene per cause imprevedibili, il conducente del mezzo “urtante” non commette alcuna violazione del codice della strada. A stabilirlo è la Cassazione, con sentenza n. 17206/2015, accogliendo il rimostranze del conducente di un autocarro che ha trascinato in giudizio le proprietarie di un rimorchio e la compagnia assicurativa, in seguito ad un sinistro causato dal rimorchio che, staccatosi dalla motrice, si è arrestato sulla corsia di marcia. L’uomo aveva perso in primo grado ma vinto in appello.

La compagnia assicurativa aveva quindi impugnato la sentenza innanzi alla Cassazione, sostenendo che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto non applicabile l’art. 149 Cds, ricostruendo il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro guidato dal danneggiato e l’ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio fermo sulla carreggiata, ritenendo questo evento non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva. Secondo l’assicurazione, invece, la norma del Codice della strada doveva applicarsi al caso di specie, posto che anche l’arresto improvviso di un veicolo costituisce un fenomeno della circolazione e che il conducente del veicolo che sopraggiungeva, avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tempestivo, mantenendo la distanza di sicurezza, ragion per cui il tamponamento poneva a suo carico la presunzione della relativa inosservanza.

Per la Corte, l’art. 149 del Cds non trova applicazione nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, come fatto palese anche dalla lettera del primo comma in riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, “vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni”: la presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 Cds “non concerne il caso del tamponamento di un veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile, rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.

E tale è il caso di specie, spiegano gli avvocati di Studiocataldi.it, nel quale la Corte d’appello nel ritenere imprevedibile l’ostacolo, ha considerato le condizioni di tempo e di luogo del sinistro, evidenziando che il danneggiato non si era trovato di fronte a un arresto improvviso del veicolo che lo precedeva bensì di fronte a un ingombro fisso che considerati la tipologia della strada e le caratteristiche del rimorchio, esulava dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione. Circostanze e motivazioni che, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso principale, non possono essere rivalutate in sede di legittimità.

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