Multa strisce blu, valida anche senza aree di sosta gratuite nelle vicinanze

Quella del parcheggio sulle famigerate strisce blu che hanno letteralmente invaso i centri urbani a scapito delle aree di sosta gratuite è una questione cavillosa che si arricchisce di una nuova sentenza della Cassazione (n. 4130 del 02/03/2016) che precisa quando il Comune può derogare all’obbligo di affiancare aree di sosta gratuite a quelle a pagamento. Un duro colpo per gli automobilisti che sperano di ottenere l’annullamento della multa per non aver corrisposto il prezzo del grattino ma che prima di fare ricorso, dovranno verificare se l’area delimitata dalle strisce blu ricade in determinate aree per le quali, per l'amministrazione comunale, non sussiste tale obbligo.
L’art. 7 comma 8 del Codice della Strada dispone che “qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta […] deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Le Sezioni Unite della Cassazione, a tal proposito, hanno affermato che “sono annullabili le contravvenzioni elevate agli automobilisti che abbiano omesso il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu, indicative di parcheggio a pagamento, qualora, nelle zone limitrofe, manchino aree di sosta gratuita, escludendo da queste le zone con disco orario, lo scarico di merci e gli stalli per disabili”.
Tuttavia, sempre il CdS, prevede che l’obbligo per il Comune non sussista per le zone definite “area pedonale” e "zona a traffico limitato", nonché “in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. Pertanto, prima di presentare ricorso contro un verbale elevato sulle strisce blu per il parcheggio non pagato, è opportuno verificare se l’area dove è avvenuta l'infrazione ricade o meno in una delle zone dove il Comune non ha l’obbligo di riservare aree destinate a parcheggio gratuito, quindi in Ztl, aree pedonali o di particolare rilevanza urbanistica, come ad esempio i centri storici.