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Multe, niente decurtazione punti al proprietario se non ricorda chi guidava l’auto

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 9555/2018; la mancata comunicazione dei dati del conducente, infatti, non comporta più la seconda multa in caso di contravvenzione con tutor o autovelox anche se ogni caso verrà valutato di volta in volta.
A cura di Matteo Vana
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Autovelox
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Gli automobilisti multati dall'autovelox possono esultare: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 9555/2018 depositata dalla Seconda sezione civile, ha stabilito che non è più obbligatorio conoscere, da parte del proprietario di un'auto, chi c'era al volante al momento in cui è stato infranto il Codice della strada. La mancata comunicazione dei dati del conducente, quindi, non comporterà più la seconda multa in caso di contravvenzione con tutor o autovelox.

Il proprietario può evitare sia il taglio dei punti che la seconda sanzione

Fino ad oggi, infatti, per le infrazioni che non possono essere contestate al momento, come nel caso dell'eccesso di velocità rilevato tramite dispositivo tecnologico, la multa veniva spedita a casa del proprietario del mezzo entro i 90 giorni successivi e, insieme ad essa, c'era l'invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente (nome, cognome e patente di colui che ha commesso l'infrazione) in modo da decurtargli i punti della patente. Tale comunicazione va data anche se alla guida dell’auto vi era lo stesso proprietario e non un altro soggetto. Chi non fornisce questa comunicazione senza una valida ragione subisce una seconda multa da 282 a 1.142 euro. Adesso però ci ha pensato la Corte a riscrivere le regole riconoscendo al proprietario dell'auto la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l’impossibilità di sapere chi guidasse al momento dell’infrazione senza per questo essere costretto a perdere punti o pagare la seconda sanzione.

Adesso, invece, chi riceverà una multa potrà limitare i danni pagando la sanzione principale, evitando però sia la decurtazione dei punti della patente sia la seconda sanzione per non aver comunicato i dati del conducente: gli basterà rispondere all'invito della polizia nei canonici 60 giorni ma, in tale occasione, affermare di avere un'auto condivisa dal coniuge o dai figli e che, per via del decorso del tempo, è impossibile risalire all'identità di chi, nel momento stesso dell’infrazione, fosse stato al volante. Sarà poi il giudice incaricato a valutare, di volta in volta, quali siano i casi che meritano di essere accolti e quali, invece, dovranno pagare la doppia sanzione.

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