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Olio sull’asfalto, l’ente proprietario responsabile in caso di sinistro

In una recente sentenza la Cassazione conferma l’orientamento per cui la responsabilità sussiste in relazione a tutti danni cagionati da cosa in custodia e prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa o del comportamento del custode. Esclusa solo dal caso fortuito.
A cura di Valeria Aiello
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In una recente sentenza (n.5807/2017) la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra un automobilista e la Provincia di Cagliari, confermando l’orientamento secondo il quale la responsabilità da cose in custodia sussiste in relazione a tutti danni cagionati dalle stesse a prescindere dall’accertamento della pericolosità o dal comportamento del custode.

Olio sull'asfalto, chi paga?

Nel caso di specie, il conducente del veicolo che aveva perso il controllo della propria vettura per la pioggia e la presenza di chiazze d’olio sull’asfalto, citando in giudizio l’ente provinciale perché ritenuto responsabile dell’evento dannoso. In primo grado, tuttavia, il Tribunale aveva accertato un concorso di responsabilità da parte dell’automobilista in misura del 60%, poi rideterminato in appello con il riconoscimento del 60% di responsabilità in capo all’ente proprietario della strada. Non soddisfatto, il conducente ha deciso di ricorrere in Cassazione. La Corte, però, non ha accolto le sue doglianze, ritenendo il riconoscimento del concorso di colpa non contrastante con il quadro normativo di riferimento (art. 2051 del Codice civile). La responsabilità da cose in custodia, precisa la Cassazione, individua un’ipotesi di responsabilità di tipo “oggettivo“ in quanto la norma istituisce un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa, “a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode“ e “ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento”.

Eclusa solo dal caso fortuito

“Tale responsabilità – prosegue la giurisprudenza richiamata in sentenza – prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno“. Il custode, pertanto, è esente dalla responsabilità solamente laddove riesca a dimostrare che l’evento si è verificato per il sopraggiungere di una causa sufficiente da sola a determinare l’evento stesso.

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