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Patente, basterà un unico modello per attestare l’idoneità alla guida

Invece dei soliti 3 certificati basterà un modello unico per accertare l’idoneità alla guida nel quale non ci saranno alcuni dati sensibili ma solo quelli anagrafici: è questa la novità voluta dal Consiglio dei Ministri che ha approvato in via preliminare la modifica dell’articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, numero 495.
A cura di Matteo Vana
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Il Foglio Rosa permette di fare pratica prima di fare l'esame per la Patente.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, ha approvato in via preliminare la modifica dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, cambiando così le norme sull'idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore; ora, infatti, non serviranno più tre certificati medici, ma un solo modello – nel quale non compariranno più alcuni dei dati sensibili del conducente, ma solo quelli anagrafici – che certificherà l'idoneità del soggetto alla guida di ogni veicolo a motore come auto, moto e altri. Un procedimento, quello voluto dal Governo, che interessa non solo tutti gli automobilisti, ma soprattutto i lavoratori che utilizzano l'auto per svolgere la propria mansione.

Un modello unico per l'attestazione dell'idoneità

La modifica prevede la sostituzione di tre certificati con un unico modello di attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica; una scelta che modifica la procedura per l'ottenimento della licenza di guida e che si inquadra nell'obiettivo fissato dal Codice dell'amministrazione digitale, che impone alle amministrazioni pubbliche di favorire il processo di dematerializzazione degli atti procedimentali. Nella nuova attestazione, quindi, non saranno più riportati alcuni dati sensibili attualmente previsti ma solo i dati anagrafici del soggetto sottoposto ad accertamento, il giudizio di idoneità al rilascio o alla conferma di validità della patente di guida, la prescrizione di eventuali adattamenti, protesi o ortesi o limitazioni alla guida in funzione dell’invalidità del conducente, riportati con i codici comunitari armonizzati.

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