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Patente e carta di circolazione, dal 3 novembre dovranno avere lo stesso intestatario

Annotazione obbligatoria sulla carta di circolazione per chi utilizza un veicolo di cui non è intestatario per oltre 30 giorni. Chi non provvederà, rischia una multa di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione.
A cura di Valeria Aiello
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Dal prossimo 3 novembre la mancata annotazione di determinate informazioni sulla carta di circolazione verrà pesantemente sanzionata. Il Ministero dei Trasporti attraverso la Circolare n.15513 del 10 luglio 2014 ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad alcune disposizioni del Codice della strada che prevedono l’obbligo per i soggetti utilizzatori abituali dei veicoli di terzi, per periodi superiori a 30 giorni, di comunicazione finalizzata all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione. Chi non provvederà, rischia una sanzione amministrativa di 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

Di cosa si tratta?

La Circolare richiama il comma 4-bis dell’art. 94 del C.d.s. che dispone l’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. Nello specifico, la Circolare fornisce chiarimenti sull’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione, individuando la nozione di utilizzatore, fissando la decorrenza dell’obbligo e confermando la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento delle carte di circolazione.

A chi si rivolge?

La Circolare chiarisce l’obbligo di annotazione per chiunque disponga di un veicolo per periodi superiori ai 30 giorni, affrontando diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Nello specifico, si rivolge: ai veicoli intestati temporaneamente a titolo di comodato, in forza di provvedimento di custodia giudiziale; nei casi di locazione senza conducente; nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale; nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire; nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius; nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”; nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust. Per quanto concerne le flotte aziendali, è prevista istanza cumulativa con un unico modello TT2120 versando una sola imposta di bollo (16 euro) mentre le carte di circolazione dovranno essere aggiornate singolarmente pagando i diritti di motorizzazione (9 euro) per ciascun documento da aggiornare.

Obblighi e esenzioni

L’obbligo di comunicazione riguarda gli atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014 e solo da quella data scatteranno le sanzioni amministrative nei confronti dell’avente causa, al quale spetterà chiedere la documentazione necessaria all’aggiornamento presso il Dipartimento per i Trasporti cui fa riferimento. Nessun obbligo per quei soggetti che hanno posto in essere un atto prima del 3 novembre, per cui la registrazione resta facoltativa. Altresì, la registrazione non è obbligatoria ma resta facoltativa nel caso di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.

[A fare chiarezza sulla Circolare è intervenuto il direttore generale della Motorizzazione, Maurizio Vitelli, che fa luce sui casi di esenzione dall’obbligo di aggiornamento]

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