Patente in scadenza? Ecco cosa fare per rinnovarla
Hai la patente già da alcuni anni? Hai controllato la scadenza? Sappi che in Italia molti si presentano al momento del rinnovo obbligatorio con il documento di guida addirittura già non valido da alcuni mesi, cosa che fa può incorrere in pesanti sanzioni. Per questo abbiamo creato questa breve guida che illustra tutto ciò che c’è da sapere sul rinnovo della tua patente.
Quando scade la patente
Innanzitutto, bisogna sapere che ogni categoria di patente ha una scadenza differente. Infatti, come vedremo adesso nel dettaglio, gli intervalli tra un rinnovo e l’altro cambiano per diverso tipo di documento di guida e a seconda dell’età.
Patente A
La patente A, necessaria per guidare i motocicli, va rinnovata ogni 10 anni fino al compimento del 50° anno d’età. Ogni 5 anni invece per età compresa tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni e ogni 2 anni una volta superati gli 80 anni.
Patente B
La patente B per la guida delle automobili, ha le stesse cadenze della patente A e quindi va rinnovata ogni 10 anni fino al raggiungimento dei 50 anni di età, ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 anni e ogni 2 anni dopo gli 80 anni.
Patente C
La patente C, richiesta per condurre un camion, va rinnovata ogni 5 anni fino al compimento del 65° anno di età e dopo ogni 2 anni.
Patente D
La Patente D, che serve per guidare un autobus, deve essere rinnovata ogni 5 anni fino al compimento del 60° anno di età, dopodiché va rinnovata con cadenza annuale.
Patente E
La Patente E, necessaria per trainare rimorchi e semirimorchi non leggeri, segue le stesse regole di validità delle patenti per cui si è acquisita l’abilitazione alla guida (per esempio B + E avrà le stesse scadenze previste per la patente B).
La regola del compleanno
Per ricordare meglio la data di scadenza della propria patente nel 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito la “regola del compleanno”. Adesso infatti la scadenza dei documenti di identità coincide con il compleanno del possessore alla quale al primo rinnovo utile saranno adeguati anche quei documenti d’identità fatti prima del 2012 e non ancora scaduti.
Come si fa il rinnovo della patente
Ricordando che è possibile procedere con il rinnovo a partire dal 4° mese precedente alla data di scadenza e che la patente può essere rinnovata su tutto il territorio nazionale, anche se non ci si trovi nel comune di residenza, passiamo ora a vedere cosa bisogna fare per espletare la procedura di rinnovo.
La visita medica
Per prima cosa è necessario prendere un appuntamento per la visita medica che dovrà confermare l’idoneità psico-fisica del guidatore. Per farlo potete recarvi direttamente dal medico dell’ASL, dal medico dei Vigili del Fuoco o della Polizia di Stato, dal medico delle Ferrovie, dall’ispettore medico del Ministero del Lavoro, da un medico privato autorizzato dalla Motorizzazione (l’elenco di questi medici abilitati è disponibile presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione), o rivolgervi ad un’agenzia di pratiche auto o all’ACI (in questi ultimi due casi verranno applicate delle commissioni per l’intermediazione).
Obbligati alla visita medica presso la CML
Ci sono però alcune categorie di soggetti che per completare la procedura del rinnovo della patente devono sottoporsi alla visita presso la Commissione Medica Locale (CML) e in questo caso i tempi di attesa inevitabilmente si allungano anche se l’appuntamento viene fissato per una data che oltrepassa la scadenza si può continuare a circolare con un permesso provvisorio. Questi tutti coloro che si devono presentare davanti alla CML per ottenere il rinnovo: mutilati e minorati fisici, possessori di patenti speciali, possessori di patente C che hanno superato i 65 anni, titolari di patente D che hanno più di 60 anni, soggetti mandati dal Prefetto o da uno dei medici di cui sopra, titolari di patente C o D con diabete e coloro che non hanno i requisiti visivi minimi.
Documenti da presentare in occasione della visita medica
Al momento della visita medica per il rinnovo patente avrete dovrete avere con voi: un documento d’identità valido, la patente in scadenza, il codice fiscale, due foto formato tessera recenti, occhiali e/o lenti a contatto (solo se soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti), la ricevuta del pagamento dei diritti sanitari che varia dai 20 ai 50 euro, l’attestazione del versamento di 10,2 euro su conto corrente intestato al ministero dei Trasporti (il c/c 9001 è disponibile precompilato presso gli uffici postali), e l’attestazione del versamento di 16 euro (la vecchia marca da bollo) sul c/c 4028 (bollettino precompilato reperibile direttamente alle Poste).
Cosa fare dopo la visita medica
Dopo esservi sottoposti alla visita medica, sarà lo stesso medico a sbrigare tutte le altre pratiche per completare la procedura: compilerà un modulo online e entro 5 giorni lo invierà con allegata la foto aggiornata del conducente all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione Civile, sarà poi questo ufficio a provvedere alla trasmissione al Ministero dei Trasporti che poi vi invierà a casa il nuovo documento tramite posta assicurata a carico del destinatario (dovrete quindi pagare 6,8 € per il ritiro). Nell’attesa che vi arriverà il nuovo documento otterrete un certificato provvisorio che sostituisce la patente e avrà durata massima di 60 giorni, tempo entro il quale riceverete la nuova tessera.
Le sanzioni per i trasgressori
Rinnovare la patente è un obbligo imposto dalla legge italiana e pertanto sono previste delle sanzioni in caso di mancato rinnovo entro la data di scadenza. Come stabilisce infatti l’articolo 126 del Codice della Strada, se sorpresi alla guida con il documento scaduto si incorre in pesanti sanzioni pecuniarie che vanno dai 155 fino ai 630 euro e al ritiro della patente stessa. Chi non rinnova la patente entro 3 anni dalla scadenza per riavere la licenza di guida dovrà sostenere nuovamente gli esami teorico e pratico.
Rinnovo patente italiani all’estero
La normativa italiana stabilisce che un cittadino italiano in possesso di una patente italiana scaduta trasferitosi nel frattempo dal almeno 6 mesi in un altro Paese dell’Unione Europea, deve richiedere il rinnovo rivolgendosi allo Stato in cui ha sede la sua nuova residenza, presso il Consolato italiano di quel Paese. Lo stesso vale per chi si è trasferito in uno Stato non appartenente all’Unione Europea ma che è iscritto regolarmente all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). In entrambi i casi la patente italiana non deve essere scaduta da più di tre anni e non deve essere stata convertita in una patente straniera e, ovviamente, il richiedente deve essere in possesso dei requisisti psico-fisici richiesti. L’attestazione dovrà poi comunque essere riconfermata in Italia al rientro.