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Patente scaduta da anni, si rischia un nuovo esame di guida

Qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica, la Mctc può disporre la revisione della patente.
A cura di Valeria Aiello
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Anche se il Codice della Strada non specifica un limite temporale entro il quale rinnovare la patente di guida, in caso di patente rimasta priva di validità per mancato rinnovo “gli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile possono disporre che i titolari di patente di guida siano sottoposti a visita medica presso la Commissione Medica Locale o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”. Un criterio, quello stabilito dall’art. 128 del CdS, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva precisato che il termine temporale massimo di tre anni dalla scadenza, suggerito dalla Motorizzazione con circolare n. 16/1971, non disponesse obbligatoriamente la revisione della patente. “La valutazione va fatta caso per caso, tendendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma” si legge nel chiarimento ministeriale n. 7053 del 26 gennaio 2009. In pratica, la patente di guida può essere rinnovata anche se sono trascorsi più di tre anni dalla scadenza ma, in caso sussistano dubbi sui requisiti del titolare, è possibile che venga disposta la revisione.

Norme e circolari parlano chiaro eppure c’è ancora chi, per un motivo o per un altro, propone ricorso contro il provvedimento di revisione, e non per un vizio di forma. A venirne a conoscenza è lo studiocataldi.it che riporta il caso di un uomo che, chiesto il rinnovo della patente scaduta nel luglio 2007, si è visto disporre dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza il provvedimento di revisione tecnica, preceduto dal prescritto avvio del procedimento. Contro il provvedimento, l’uomo ha proposto ricorso gerarchico (respinto con decreto n. 33103 del 24/03/2015) e contro suddetta decisione ha poi presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato con istanza di sospensiva.

I Giudici del Consiglio di Stato si sono quindi espressi con parere n.596 del 2 marzo 2016. Nel caso di specie, la valutazione è stata fondata non solo sul lungo lasso di tempo trascorso tra la scadenza di validità della patente e la richiesta di rinnovo. A sostegno del provvedimento di revisione emesso dall’Ufficio della Motorizzazione anche i provvedimenti prefettizi di sospensione della patente adottati tra il 1999 e il 2007 per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Tali comportamenti costituiscono presupposti ragionevolmente sufficienti a determinare la misura precauzionale della verifica della permanenza dei requisiti di idoneità alla guida mediante nuovo esame – si legge nel parere del Consiglio di Stato.

La revisione disposta dagli Uffici della Motorizzazione non ha finalità sanzionatorie – come ritenuto dal ricorrente – ma soltanto cautelari, tanto è che non necessariamente trae origine da accertata irregolarità di guida ma può fondarsi su qualunque circostanza sia sufficiente ad ingenerare i dubbi sulla idoneità alla guida: di qui la natura discrezionale del provvedimento stesso – precisano con il parere in commento.

Per questi motivi, la I Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, con assorbimento della domanda di sospensiva. Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 128 comma 2 del CdS, che nei confronti del titolare di patente che non si sottoponga entro i termini prescritti agli accertamenti – visita medica presso la Commissione Medica Locale o ad esame di idoneità di guida – è sempre disposta la sospensione della patente, fino al superamento degli accertamenti con esito positivo, dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’accertamento di revisione.

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