Rc Auto, il testimone va identificato sul luogo dell’incidente: stop alle truffe
Il recente Ddl Concorrenza ha apportato numerose novità soprattutto sul fronte Rc Auto. La legge propone soluzioni mirate a ridurre i prezzi delle polizze per gli automobilisti virtuosi e reintroduce il discorso sulla scatola nera offrendo tariffe dedicate a chi sceglie di installarla. La trasparenza da parte delle compagnie assicuratrici dovrà essere pari a quella degli utenti, che dovranno seguire nuove norme quando si verifica un sinistro. Il Ddl Concorrenza proverà a combattere le truffe assicurative apportando alcune importanti modifiche per quanto riguarda la scelta dei testimoni. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la nuova legge entrerà ufficialmente in vigore il 29 agosto.
Testimoni identificati sul posto. La nuova normativa prevede che, per gli incidenti con soli danni alle cose, i testimoni dovranno essere identificati sul luogo del fatto ed il loro nome dovrà essere inserito direttamente nella denuncia di sinistro. Nel caso non si riuscisse ad indicare un testimone nella denuncia, è necessario procedere all'identificazione già nel primo atto formale da parte del danneggiato nei confronti dell'impresa. Il limite massimo è di 60 giorni, periodo durante il quale l'assicurazione spedisce una raccomandata con avviso di ricevimento al proprio cliente, che dovrà comunicare i nomi degli eventuali testimoni, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e sempre tramite raccomandata A/R. Entro questi 60 giorni, la compagnia potrà individuare e comunicare la presenza di ulteriori testimoni.
Niente "testimone di professione". La lotta al "testimone di professione" si effettua anche segnalando i testi recidivi. Nell'arco di 5 anni una persona può offrire la propria testimonianza ad un massimo di 3 incidenti, nel caso si superasse questa quota, il giudice può segnalare il testimone alla Procura ed escluderlo dal processo. Per quanto riguarda i testimoni tardivi, l'automobilista può indicare ulteriori testi oltre i tempi stabiliti dalla legge ma questo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta: la testimonianza diventa praticamente nulla. L'unico caso in cui contano le dichiarazioni di un testimone tardivo è quando il teste non è stato indicato dall'assicurato ma risulta identificato dalle Forze dell'Ordine nel verbale di sinistro.