2.599 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Rc auto, niente multa per chi mostra l’assicurazione con lo smartphone

In sede di controllo il certificato di assicurazione può essere esibito anche in formato digitale oppure attraverso una stampa non originale dello stesso.
A cura di Valeria Aiello
2.599 CONDIVISIONI
Posto di blocco

Il certificato di assicurazione, il documento che riporta tutte le informazioni sulla copertura del veicolo, può essere esibito anche in formato digitale, ad esempio attraverso lo smartphone, oppure con una stampa non originale dello stesso. È il principio ribadito dal Giudice di Pace di Pontremoli nella sentenza n. 168/2018 con cui ha accolto il ricorso di un automobilista che, in sede di controllo delle Forze dell’ordine, era stato multato perché alla guida senza avere a bordo il certificato di assicurazione.

Niente multa per chi mostra l'Rc auto con lo smartphone

Nel caso riportato dal sito Studiocataldi.it, l’uomo contestava la sanzione, evidenziando come durante il controllo dei Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata attraverso l’esibizione di una copia digitale del certificato di assicurazione con lo smartphone. Ciononostante, l’uomo era stato sanzionato per aver violato l’art. 180, commi 1 lettera D) e 7 lettera 10, del Codice della Strada in quanto “sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria Rca”. In particolare, secondo la difesa, i militari avrebbero disatteso la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) del 1 settembre 2016. La circolare prescrive che il certificato di assicurazione può essere esibito agli organi di polizia stradale anche in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo. Inoltre – sottolinea la difesa – la stessa Circolare fa riferimento anche all'esibizione di una ”stampa non originale” quale sufficiente ad adempiere all'obbligo previsto dalla norma. Dalla Circolare prodotta, spiega il Giudice, risulta che agli agenti non avrebbero potuto contestare la violazione ove il conducente avesse loro mostrato, anche con mezzi informatici, il certificato assicurativo. Contestandola ugualmente, nonostante la prassi vigente dal 1° settembre 2016, questi ultimi – conclude il magistrato – non hanno adottato i criteri di accertamento previsti dal Ministero, ritenendo l'impugnata ordinanza prefettizia e il verbale affetti da illegittimità e dunque da annullare.

2.599 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views