ScoutSpeed, senza segnalazione la multa per eccesso di velocità è nulla

Lo Scout Speed, il nuovo dispositivo in dotazione alle forze dell'ordine, è uno dei peggiori nemici degli automobilisti: spesso, infatti, il suo utilizzo non è segnalato con la conseguenza di prendere in flagranza i guidatori dal piede pesante. Adesso, però, arriva una sentenza del Tribunale di Belluno che potrebbe aprire la strada a numerosi ricorsi.
Con la sentenza numero 535/2017, depositata lo scorso 12 ottobre, infatti, il giudice istruttore ha confermato la decisione del Giudice di pace di Belluno di accogliere il ricorso di un automobilista che aveva contestato il verbale di accertamento di eccesso di velocità che gli era stato notificato a seguito di un accertamento avvenuto tramite uno Scout Speed non adeguatamente presegnalato. Oltre a ribadire l'illegittimità della multa, il Tribunale fatto riferimento all'articolo 142 del Codice della Strada precisando che la disposizione di cui al comma 6-bis, nel prevedere l‘obbligo di preventiva segnalazione, si riferisce sia alle postazioni fisse sia alle postazioni mobili e, pertanto, interessa anche le postazioni dinamiche o in movimento.
Per il controllo dell'assicurazione la segnalazione non serve
Anche lo Scout Speed, dunque, deve essere segnalato per tempo e con un'adeguata segnaletica stradale applicando ad esso tutte le regole previste per i rilevamenti eseguiti con apparecchi che perseguono tale funzione, come ad esempio gli autovelox o i telelaser, nonostante le disposizioni contrarie contenute nel Decreto Ministeriale numero 282 del 2017. Se il dispositivo viene usato per accertare violazioni che riguardano i limiti di velocità, quindi, la segnalazione è necessaria mentre, come la Corte ha chiarito, gli stessi apparecchi possono invece essere lecitamente impiegati a bordo dei veicoli in "borghese" e senza avvisi esterni per effettuare altre operazioni di verifica come il controllo delle assicurazioni dei veicoli o della revisione periodica.