Se il passeggero non allaccia la cintura, la responsabilità è anche del conducente
Chi è alla guida di un’auto è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. Lo ricorda la Cassazione civile Sez. III nel testo dell’ordinanza n.2531 depositata il 30 gennaio 2019 con la quale ha accolto il ricorso di una donna che, mentre si trovava in auto come passeggera, era rimasta ferita in seguito a un incidente stradale.
La responsabilità è anche del conducente
Nel caso di specie, la donna ha citato in giudizio la compagnia assicurativa, il proprietario del veicolo e la conducente per il risarcimento di tutti i danni nonostante al momento del sinistro non indossasse la cintura. Nella sentenza impugnata, il tribunale aveva escluso il nesso di casualità tra la condotta del conducente e il sinistro, limitandosi a ridurre il quantum risarcitorio da riconoscere alla passeggera. Gli Ermellini hanno però evidenziato l’esistenza del nesso non solo tra il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero e il danno fisico riportato ma anche tra la condotta del conducente ed il danno inteso quale omissione di diligenza e prudenza. Vale a dire che, qualora un passeggero dovesse subire lesioni in seguito a un incidente stradale, la responsabilità del conducente non può essere esclusa. Nella sentenza, la Cassazione ha inoltre precisato la percentuale di responsabilità, quantificandola nel 30% del danno.
Prima di iniziare, o proseguire, un viaggio – riportano gli avvocati di Diritto e Giustizia – il conducente ha l’obbligo di controllare che questo avvenga in conformità delle regole di prudenza e di quanto statuito nel codice della strada anche con riferimento alle persone trasportate. In altre parole il guidatore dovrà verificare non solo che la macchina sia idonea a circolare sotto un profilo tecnico ma è anche gravato dell’onere di controllare che tutti i passeggeri utilizzino il sistema di ritenzione”.
E se il passeggero si rifiuta di allacciare la cintura di sicurezza?
“Il Supremo Collegio ha osservato che tale scelta, anche se volontaria, non può integrare un valido assenso alla lesione da parte del trasportato (la salute è un diritto indisponibile) ne può escludere la responsabilità del conducente come, invece, aveva ritenuto il Giudice di merito. Ne consegue che qualora il passeggero, a seguito di un incidente, dovesse subire delle lesioni potrebbe citare in giudizio il conducente che, non pretendendo l’utilizzo dei sistemi di sicurezza, ha certamente concorso al danno”.