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Sportello dell’auto aperto, se crea intralcio o pericolo scatta la multa

A stabilire le sanzioni per chi apre inavvertitamente la portiera dell’auto creando pericolo per gli altri utenti della strada o provocando incidenti ci pensa il Codice della Strada che stabilisce una multa che va da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro. Inoltre, in caso di danni gravi alle persone, si è chiamati a rispondere anche dei reati di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali.
A cura di Matteo Vana
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Un gesto apparentemente semplice come l‘apertura dello sportello dell'auto può comportare una situazione di pericolo per se stessi e per gli altri automobilisti: capita, infatti, di aprire troppo frettolosamente la portiera del veicolo, magari perché sovrappensiero, causando incidenti anche gravi. Chi non si cura di guardare la strada prima di aprire lo sportello, infatti, può incorrere in una multa e, nei casi più gravi, anche all'imputazione per omicidio stradale o lesioni personali colpose stradali.

Cosa stabilisce il Codice della Strada

A stabilire le pene per chi apre incautamente la portiera dell'auto ci pensa il Codice della Strada, con l'articolo 157 che recita a chiare lettere come si faccia divieto "a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada". Per tutti coloro che non rispettano questa norma è prevista una multa che va da un minimo di 41 euro a un massimo di 169 euro. Più grave, però, si fa la situazione se si provoca un incidente: la responsabilità dei danni provocati è a carico del conducente/proprietario che poi dovrà vedersela con la propria assicurazione. A tal proposito si è pronunciata anche la Cassazione nella sentenza numero 8620/2015 in cui va valutata anche la posizione di arresto del veicolo sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.

Possibile l'imputazione anche per omicidio colposo stradale

Più controversa, invece, la questione legata a un eventuale danno provocato dall'apertura dello sportello da parte del passeggero: in questo caso, infatti, è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto mentre l'incauto trasportato – non solo il conducente – inoltre, risponde delle eventuali conseguenze penali determinate dall'aver improvvisamente e inavvertitamente spalancato lo sportello senza le necessarie precauzioni, come ricordato dal sito Studio Cataldi. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 41/2016 chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è chiamato a rispondere delle ipotesi base dei reati di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali.

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