Strisce blu, niente multa se il ticket non è ben visibile. Ma paghi le spese

Una nuova e interessante sentenza della Cassazione (n.8282/2016) chiarisce un aspetto non precisato dal Codice della Strada in merito a una vicenda di sosta in un’area di parcheggio a pagamento in centro abitato. Il Codice, infatti, non spiega espressamente dove posizionare il tagliando, ma stabilisce esclusivamente che “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio” (Cds art. 157 comma 6). Quindi, può accadere, che il cosiddetto grattino venga esposto non necessariamente sul cruscotto o sul parabrezza dell’auto, ma che l’automobilista decida di collocarlo sul sedile anteriore, come nel caso di specie.
La mancata esposizione del tagliando sul parabrezza, non è assimilabile alla mancanza del titolo abilitante alla sosta, rileva la Corte, confermando quanto già stabilito dal Giudice di Pace che, pur accogliendo l’opposizione avverso la sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada per mancato pagamento di sosta tariffata, compensava le spese di giudizio, mediante la classica formula “sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia e nelle considerazioni poste a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite”. Nella stessa direzione, si è pronunciata anche la Corte che, rigettando il ricorso, ha chiarito le ragioni della disposta compensazione.
Il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo – si legge nei motivi della decisione in sentenza n. 8282 del 27 aprile 2016 della IV sez. Civile della Corte di Cassazione.
Data la tipologia della infrazione – aggiungono gli Ermellini – è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l’attività di controllo e per evitare disguidi. Del resto, il giudice di pace ha […] sostanzialmente affermato che la specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, ai fini anche, della regolazione delle spese di giudizio. I giudici di merito hanno quindi applicato correttamente la normativa processuale in materia di regolazione delle spese.
Nonostante la somma già versata dall’automobilista che, come si evince dai passi del ricorso “per ottenere l’annullamento di una contravvenzione ingiusta di euro 43.00 ha dovuto sborsare, a dir poco, dieci volte la somma della contravvenzione stessa (costi di spostamento e costi di iscrizione a ruolo), nonché le spese per l’impugnazione il sede di appello ed oggi alla S. C.”, la Corte applica l’art 13 comma 1-bis del D.p.r. 115 del 2002 che impone il raddoppio del contributo unificato per l’impugnazione respinta integralmente.