Telelaser, senza cartello le multe sono nulle
Tra gli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine per effettuare i controlli sulla velocità c'è anche il Telelaser; questo, però, deve essere segnalato attraverso un cartello percepibile e ben leggibile da parte degli automobilisti che percorrono il tratto di strada interessato altrimenti la multa è nulla. A stabilirlo è il Tribunale di Latina che, nella sentenza numero 105/2017 ha ribadito come, con l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legge numero 117/2007, tutti i tipi e le modalità di controllo che sono effettuati con apparecchi, fissi o mobili, installati sulla sede stradale, hanno l'obbligo della preventiva segnalazione. La finalità dell'obbligo della preventiva segnalazione, infatti, è quello di informare gli automobilisti che, una volta visto il cartello, possono orientare la loro condotta di guida: se l'apparecchio non è segnalato in maniera chiara, infatti, il verbale emesso a seguito della contravvenzione è da considerarsi nullo.
Multe nulle senza cartello di segnalazione
Nella fattispecie in questione, il guidatore si era visto arrivare un verbale di accertamento dell'eccesso di velocità in cui non c'era nessuna traccia della corretta segnalazione della presenza e dell'operatività del Telelaser né sul fatto che l'eventuale cartello fosse posizionato a una distanza adeguata che deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, come ribadito anche dal giudice che ha preso in esame la controversia. In fase di giudizio, poi, non era stata rilevata in nessun modo la piena prova che l'utente della strada fosse stato informato della presenza del Telelaser e avesse così potuto orientare la propria condotta di guida per evitare la multa per eccesso di velocità. Per questo motivo il verbale di accertamento è stato quindi annullato e il Comune costretto a pagare le spese.