Zona ZTL: se la foto non mostra tempo, luogo e veicolo la multa è illegittima

Tra i dispositivi elettronici uno tra i meno amati dagli automobilisti è quello che è situato all'imbocco delle zone a traffico limitato, ossia quelle aree – nella quasi totalità dei casi poste nel centro della città – in cui le normali autovetture non possono entrare e per le quali servono permessi speciali. Il divieto di circolazione deve essere rispettato se non si vuole incorrere in una multa a causa delle telecamere poste al varco, ma in alcuni casi la sanzione non è valida.
Illegittima la multa che non contiene tempo, luogo e veicolo
A ribadirlo è stato il Giudice di Pace di Milano che, con la sentenza numero 11633/2017, ha ribadito un importante principio in materia di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, già affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia numero 8244/2007: la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in una zona a traffico limitato non deve essere necessariamente immediata, purché però la stessa sia documentata con immagini recuperate dagli appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso. Se però la foto della multa prodotta dagli impianti non contiene i dati riguardanti il tempo, il luogo e l'identificazione dei veicoli, ritenuti elementi fondamentali, la multa non è valida.
Nella fattispecie in oggetto di esame le immagini prodotte dalla ricorrente non permettevano di identificare né il luogo né il veicolo e, pertanto, le contestazioni rivolte alla donna non rispettavano il dato normativo dando così la possibilità ai giudici di accogliere il ricorso presentato. Un caso che ribadisce quanto già stabilito in precedenza e che disciplina ancora di più l'uso delle apparecchiature elettroniche; le telecamere, infatti, rappresentano uno dei metodi più utilizzati per incastrare gli automobilisti che cercano di aggirare il Codice della Strada, ma devono comunque sottostare alle leggi.