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Assicurazione, illegittima la multa per la mancata esposizione del tagliando in auto

Il Giudice di Pace di Palermo, con al sentenza numero 2768, ha stabilito che la sanzione stabilita dall’articolo 180, comma 8, del Codice della Strada, può trovare applicazione solo quando l’organo di polizia che ha intimato l’esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno.
A cura di Matteo Vana
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L'assicurazione auto è obbligatoria per legge, ma l'automobilista che non esibisce il tagliando sul parabrezza della propria vettura non può essere multato: è questa la decisione del Giudice di Pace di Palermo che, con la sentenza numero 2768 depositata in data 24.7.2018, ha stabilito che è illegittima la sanzione comminata a chi non espone il tagliando. Solo quando l'organo di Polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento richiesto esista o meno, l'articolo 180, comma 8, del Codice della Strada può trovare applicazione.

Basta la verifica telematica per accertare l'esistenza del certificato assicurativo

Il caso in esame parte dall'invito, da parte delle Forze dell'Ordine, a presentarsi presso gli uffici per esibire il certificato di assicurazione relativo al proprio veicolo, non rinvenuto nel momento in cui gli agenti avevano effettuato l'accertamento. Una volta scaduto il termine per la presentazione, ecco il verbale per violazione dell'articolo 180, comma 8, quello che mira a verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione, ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto, e che prevede una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.

Secondo i giudici, però, si sarebbe potuto facilmente ricorrere alla consultazione di un pubblico registro al quale, tra l'altro, le Forze dell'Ordine sono collegate telematicamente. La ricerca d'ufficio, infatti, rappresenta un comportamento imposto alla Polizia Municipale dal rispetto del principio del buon andamento dell'amministrazione, unitamente ai principi di efficienza e di celerità dell'azione amministrativa e, anzi, si pone quale concreta espressione del principio della leale collaborazione tra Stato e cittadino, come ricordato dal sito Studiocataldi.it. Per questo motivo, quindi, l'Autorità giudiziaria ha ritenuto che, nel caso di specie, la Polizia non avesse dimostrato l'impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso gli altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l'effettiva esistenza del documento richiesto decidendo quindi di invalidare la multa accogliendo il ricorso dell'automobilista.

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