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Auto con targa bulgara, niente multa per chi circola senza assicurazione

Obbligo di assicurazione automaticamente assolto per i veicoli immatricolati in altro Stato Ue.
A cura di Valeria Aiello
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Niente multa per i furbetti con targa bulgara anche se non assicurati. Con circolare n. 300/A/2792/17/124 del 3 aprile 2017 il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 193 del Codice della strada sull’obbligo di assicurazione per i veicoli aventi targa di altro Stato dell’Ue, ritenendo che “per tali veicoli sia esclusa l’applicazione di sanzioni, anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.

Niente multa senza carta verde se di altro Stato Ue

Nessuna sanzione, quindi, anche se evidentemente sprovvisti di assicurazione, per i veicoli immatricolati in Bulgaria, ma anche ad Andorra, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Se il veicolo è immatricolato in questi Stati, vige il principio della cosiddetta “copertura presuntiva” per cui l’obbligo di copertura assicurativa risulta automaticamente assolto, e la Polizia non dovrà neppure effettuare il controllo dei documenti assicurativi.

Anche se circola da più di un anno

Si presume, infatti, che l’obbligo di responsabilità civile verso terzi, per la durata di permanenza in Italia, si consideri assolto per i veicoli con targa rilasciata da uno degli Stati membri citati (DM 86/2008). “Analoga soluzione” per i veicoli continuamente stazionanti nel territorio italiano, “anche nel caso venga accertato che il veicolo circoli sul territorio dello Stato da più di un anno” precisa il Ministero nella circolare, “e non si sia proceduto alla sua “nazionalizzazione” attraverso immatricolazione”. In questo caso, nonostante il veicolo circoli illegittimamente in Italia – in quanto non più in circolazione internazionale – la violazione dell’art. 193 Cds non può essere contestata “in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa Rc auto”.

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