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Autovelox nascosto dietro gli alberi, la multa è illeggitima

A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza numero 25392/2017 che rende noto come la sanzione sia illegittima essendo il dispositivo di rilevamento poco visibile agli automobilisti che percorrono la carreggiata.
A cura di Matteo Vana
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autovelox

Anche gli autovelox, l'incubo di ogni automobilista, devono sottostare a determinate regole: a stabilirlo è la Cassazione con un sentenza, la numero 25392/2017, che rende noto come è da considerarsi illegittima la multa per eccesso di velocità se l'apparecchio è collocato al termine di un filare di alberi risultando così nascosto e poco visibile dal veicolo che percorre la carreggiata.

Il caso in esame riguarda un automobilista che, superato il limite massimo di 50km/h, si è visto recapitare una multa. L'uomo, come riportato Studiocataldi.it, ha deciso di fare ricorso affermando che la postazione di controllo elettronico della velocità non era visibile perché collocata alla fine di un filare d'alberi e che la stessa segnaletica non era corretta. La sentenza emessa dal Tribunale locale aveva dato ragione all'automobilista e ora anche la Cassazione ha deciso di confermare la sentenza: secondo il giudice, infatti, le postazioni per il controllo della velocità devono essere ben visibili e segnalate in modo tale da consentire alle vetture di adeguare la propria velocità.

La postazione deve essere visibile e ben segnalata

Il principio alla base della decisione è che il conducente che supera i limiti di velocità deve comunque essere messo nelle condizioni di sapere con anticipo se più avanti è possibile incontrare una volante della polizia con autovelox. Questo comporta un duplice obbligo: per l'amministrazione titolare della strada quello di mettere in allerta gli automobilisti del rischio di controllo elettronico della velocità con un cartello posizionato ad una distanza minima congrua – tenendo conto delle caratteristiche della strada- e per la pattuglia al posto di blocco quello di posizionarsi in modo da essere visibile e non, come nel caso specifico, nascosta tra i cespugli o dietro una fila di alberi. Proprio alla luce di questo il ricorso dell'automobilista è stato accolto e il Comune condannato al pagamento del rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 12,5%.

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